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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21461/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bolzano che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso, proposto tramite difensore, ha dedotto nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, contestando sostanzialmente la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure investissero esclusivamente la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corrette massime di अनुभवienza e coerente con le risultanze probatorie. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.P.R. 309/1990

    Norma posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto sostanziale, ma ne assume la violazione come titolo di responsabilità penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma sostituzione dei criteri di valutazione delle prove adottati dal giudice di merito con altri ritenuti più plausibili dal ricorrente.
  • La doglianza di manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione non è ammissibile quando si traduca in una mera contestazione della ricostruzione del fatto e dell'apprezzamento del materiale probatorio, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
  • La Corte di cassazione può censurare la motivazione solo quando presenti reali vizi logici o giuridici; non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in assenza di tali vizi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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