Cassazione Civile, Ordinanza n. 06395/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un accordo di separazione personale omologato, nel quale i coniugi avevano previsto reciproci trasferimenti di beni immobili ai figli e l'attribuzione di usufrutti tra i coniugi, oltre a un conguaglio in denaro. Nelle more dell'omologazione, le parti avevano poi stipulato due atti notarili denominati "donazione" per dare esecuzione agli impegni assunti in sede di separazione; successivamente i beni così trasferiti erano stati conferiti in un fondo patrimoniale. Dopo la dichiarazione di fallimento della società di cui uno dei coniugi era socio accomandatario, il curatore aveva chiesto la revocatoria, o in subordine la simulazione, sia dei due atti di trasferimento sia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la revocatoria, ritenendo che i trasferimenti fossero successivi alla nascita del debito, che fossero atti gratuiti e che fossero stati posti in essere con consapevolezza pregiudizievole. In cassazione i ricorrenti deducevano, in sintesi: 1) violazione degli artt. 177, 1362, 1363 e 2901 c.c., per avere la corte territoriale qualificato formalmente come donazioni atti che sarebbero invece esecuzione di obblighi assunti nell'accordo di separazione e andavano interpretati nel contesto complessivo di quest'ultimo; 2) violazione dell'art. 156 c.c., per avere la corte sottovalutato la funzione di mantenimento e la sproporzione senza considerare il tenore di vita matrimoniale; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., per avere desunto la consapevolezza del pregiudizio da perdite societarie senza considerare il patrimonio complessivo e per avere, in sostanza, invertito l'onere della prova. La ricorrente coniuge proponeva inoltre un motivo interpretativo analogo su una clausola della separazione che descriveva un immobile come solo fittiziamente intestato a lei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si sosteneva che i trasferimenti eseguiti in attuazione dell'accordo di separazione non potessero essere aggrediti in revocatoria, richiamando il principio per cui tali atti restano revocabili anche se esecutivi di pattuizioni omologate e anche se funzionali al mantenimento o alla sistemazione patrimoniale tra coniugi, dovendosi verificare in concreto se si inseriscano o meno in una complessiva sistemazione solutorio-compensativa. Ha poi dichiarato inammissibili le censure sulla consapevolezza del pregiudizio, osservando che la corte di merito aveva compiuto un accertamento di fatto non rivedibile in cassazione, fondato su elementi documentali e sulla anteriorità del debito rispetto ai trasferimenti. È stata inoltre accolta l'eccezione del fallimento solo quanto all'assenza di specifiche censure contro la revocatoria del fondo patrimoniale, ma ciò non ha impedito il rigetto complessivo per la residua utilità dell'impugnazione sui trasferimenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
L'atto compiuto dal debitore è revocabile se pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore; nel caso di atti eseguiti in sede di separazione, la loro revocabilità dipende dalla concreta natura onerosa o gratuita e dalla presenza o meno di una complessiva sistemazione solutorio-compensativa.
Richiamato per sostenere l'interpretazione sistematica delle pattuizioni patrimoniali connesse alla separazione e ai rapporti tra coniugi.
La qualificazione dell'atto deve avvenire secondo il senso complessivo dell'accordo e non sulla sola intestazione formale.
Le clausole dell'accordo vanno lette in modo coordinato, valorizzando il contesto complessivo della separazione.
Richiamato per affermare che il mantenimento va valutato anche in rapporto al tenore di vita precedente, ma la censura è stata respinta.
La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché la corte di merito ha deciso sulla base di un accertamento di fatto e non di un'inversione dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'atto con cui un coniuge trasferisce beni all'altro o ai figli in esecuzione di un accordo di separazione è, in astratto, suscettibile di azione revocatoria ordinaria; l'omologazione della separazione non sottrae tali atti alla tutela dei creditori.
- Ai fini dell'art. 2901 c.c., non rileva il solo nomen iuris dell'atto, ma occorre verificare in concreto se il trasferimento sia parte di una complessiva sistemazione patrimoniale solutorio-compensativa tra i coniugi; in difetto, l'atto può essere considerato gratuito o comunque pregiudizievole.
- La consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore può essere desunta dal giudice di merito da elementi fattuali e documentali; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio se la motivazione è logica e congrua.
- Quando il credito è anteriore all'atto dispositivo, la revocatoria può fondarsi sulla posteriorità dell'atto rispetto all'insorgenza del debito e sulla consapevolezza del debitore, senza che sia necessaria una diversa ricostruzione astratta del patrimonio se il giudice di merito ha già accertato in fatto la situazione debitoria.
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