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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05053/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organismo di mediazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore di un organismo di conciliazione forense, organismo non autonomo dell’Ordine degli Avvocati. La parte opponente aveva dedotto, in appello, la nullità dell’incontro di mediazione del 19 febbraio 2020 per l’assenza dell’amministratore del condominio e aveva anche contestato la validità della procura rilasciata dal condominio per il procedimento di mediazione, sostenendo che mancasse un espresso riferimento alla mediazione e che la procura non fosse stata rilasciata in copia alla stessa opponente e all’avvocato indicato. Il Tribunale aveva rigettato l’appello, confermando la decisione del giudice di pace. In cassazione la ricorrente ha articolato un motivo con più censure, ma la Corte ha ritenuto assorbente la questione preliminare dell’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine dell’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la stessa ricorrente avesse affermato che la sentenza le era stata notificata e che il ricorso era stato proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse soggetto all’onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata munita della relata di notificazione, perché la sentenza era stata notificata e il deposito non era stato effettuato nei modi e nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. La tesi della ricorrente, secondo cui il deposito della copia notificata sarebbe irrilevante perché il ricorso era stato proposto entro il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, è stata espressamente disattesa come priva di base normativa. Non essendovi attività difensiva dell’intimata, la Corte non ha pronunciato sulle spese; ha però applicato la sanzione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    l’onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove la notificazione sia avvenuta, è funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione; la mancanza del documento comporta improcedibilità se non sanata nei limiti consentiti dalla giurisprudenza.

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione separata della copia con relata è ammessa in via estensiva solo se avviene entro il termine dell’art. 369 c.p.c.; non consente un recupero indefinito dell’omissione.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tempestività del ricorso, ma ritenuto non idoneo a esonerare dall’onere di deposito della copia notificata quando la sentenza risulti notificata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta del consigliere delegato consente l’applicazione della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente, nella definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia autentica del provvedimento con la relata di notificazione; la mancanza anche di uno solo di tali documenti integra improcedibilità del ricorso.
  • L’osservanza del termine lungo o breve per proporre l’impugnazione non elimina l’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c.; la Corte deve poter verificare documentalmente la tempestività dell’impugnazione rispetto al regime applicabile.
  • L’improcedibilità può essere evitata solo se il documento mancante sia comunque nella disponibilità della Corte per effetto della produzione della controparte o dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio, oppure se la produzione integrativa avvenga nei limiti temporali consentiti; non è ammesso un recupero senza limiti tramite art. 372 c.p.c.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di declaratoria di improcedibilità formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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