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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17226/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

L'ente previdenziale aveva agito in via monitoria per recuperare somme ritenute indebitamente corrisposte a una pensionata, deducendo che l'indennità integrativa speciale era stata percepita per intero sia sulla pensione diretta sia su quella di reversibilità, in contrasto con un precedente accertamento della Corte dei conti secondo cui, sul secondo trattamento, essa spetta nei limiti del minimo INPS. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo per la restituzione di Euro 93.391,36 e, in sede di opposizione, aveva confermato il decreto. La Corte d'appello aveva invece riformato sul piano processuale, dichiarando d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, anche per quanto riguarda la ripetizione di somme indebitamente percepite. Con il ricorso per cassazione la pensionata ha dedotto, con il primo motivo, violazione del giudicato, sostenendo che la Corte d'appello non potesse rilevare d'ufficio la carenza di giurisdizione in assenza di specifica impugnazione su tale punto. Gli altri motivi riguardavano vizi di motivazione, omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazioni di legge, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che sulla giurisdizione si fosse formato giudicato interno perché il Tribunale, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione, senza che tale statuizione fosse stata ritualmente censurata in appello. Ne deriva che la Corte territoriale non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale applicabile ratione temporis e il collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza e l'omessa motivazione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    menzionato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o insufficiente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nel testo dell'indice dei motivi come riferimento generale al riparto dell'onere probatorio, ma non decisivo nella ratio della decisione

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado decide nel merito una domanda, la sua decisione implica anche una statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione; se tale statuizione non è specificamente impugnata, si forma giudicato interno sul punto.
  • Il giudice dell'impugnazione non può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione se la questione è coperta da giudicato interno formatosi a seguito di acquiescenza delle parti o di mancata censura della decisione di primo grado.
  • La conferma del decreto ingiuntivo opposto, con riconoscimento della fondatezza del credito azionato, presuppone l'affermazione della giurisdizione del giudice adito; se manchi giurisdizione, il giudice dell'opposizione dovrebbe revocare il decreto.
  • L'accoglimento di un motivo che attiene a una questione pregiudiziale assorbente comporta l'assorbimento dei motivi ulteriori che dipendono logicamente dalla prima questione
  • La censura in cassazione che deduce la violazione del giudicato interno può fondare la cassazione della sentenza che abbia riesaminato d'ufficio una questione ormai preclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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