Cassazione Penale, Sentenza n. 31528/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio e cessione di eroina (art. 73 DPR 309/1990), chiedendo il riconoscimento della circostanza attenuante della "fatto di lieve entità" (V comma art. 73) con riferimento a cessioni di quantitativi ritenuti "irrisori" e tipici del cosiddetto "piccolo spaccio"; deduzione, inoltre, di nullità per mancata traduzione dell'imputato ai sensi dell'art. 420‑ter c.p.p., con la tesi che l'imputato sarebbe stato detenuto al momento del giudizio e quindi avrebbe dovuto essere tradotto in udienza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla mancata traduzione: la Corte ha rilevato che dagli atti non risultava lo stato di detenzione dell'Arrostuto per il reato in esame né per altra causa, pertanto non sussisteva l'obbligo di notifica a mani proprie o di traduzione (richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede che lo stato di detenzione emerga dagli atti). Sulla qualificazione della fattispecie come "lieve": la Corte ha richiamato i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la lieve entità si valuta complessivamente con riferimento a quantità e qualità della sostanza e agli elementi relativi a mezzi, modalità e circostanze; ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che, sulla base di intercettazioni e osservazioni, ha documentato un'attività di spaccio stabile, capillare e professionale (oltre 60 episodi di cessione), con costante approvvigionamento e ampia diffusione, elemento che esclude la configurabilità della semplice ipotesi lieve. L'eccezione di ne bis in idem è stata ritenuta inapplicabile perché le pronunce allegate riguardavano fatti diversi e non comparabili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il provvedimento impugnato confermato: pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione e multa di €30.000 (già inflitte), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La circostanza attenuante speciale del "fatto di lieve entità" può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività penale, valutata complessivamente con riferimento a quantità e qualità della sostanza e agli elementi relativi ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici previsti risulta negativamente assorbente, l'attenuante va esclusa.
Codice di procedura penale, art. 420‑ter
L'obbligo di traduzione dell'imputato in udienza o di notifica "a mani proprie" è riferito allo stato di detenzione: se la detenzione è per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento, tale stato deve risultare dagli atti perché scatti l'obbligo della traduzione/notifica.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 12778 del 27/02/2020
S.U. n. 12778/2020 (Rv. 278869)
Principio secondo cui lo stato di detenzione dell'imputato, se rilevante per obblighi di notifica/traduzione, deve risultare dagli atti anche quando la detenzione riguarda fatti diversi da quelli per cui si procede.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 0735/22 del 30/09/2021
S.U. n. 0735/22 del 30/09/2021 (Rv. 282806)
Conferma che la presenza agli arresti domiciliari per altra causa richiede che lo stato di privazione della libertà sia formalmente rilevabile dagli atti per imporre la traduzione in udienza.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 35737/2010
S.U. n. 35737/2010 (Rv. 247911)
Stabilisce che la valutazione della lieve entità richiede la considerazione congiunta degli indici indicati dalla norma (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze) e che l'assenza di uno di tali indici, se negativa, esclude l'applicabilità dell'attenuante.
Corte di Cassazione, Sez. U. n. 51063/2018
S.U. n. 51063/2018 (Rv. 274076)
Ribadisce il principio della valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta per l'accertamento della lieve entità, richiedendo l'esame simultaneo di tutti gli indici normativamente previsti.
Massime di principio
- La circostanza attenuante della "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) si valuta complessivamente: non basta il basso quantitativo ceduto se l'attività dimostra ripetizione, professionalità, organizzazione o ampia capacità di diffusione.
- La presenza di numerosi episodi di cessione, un approvvigionamento costante e una clientela ampia sono indici che escludono l'ipotesi "piccolo spaccio" anche quando le singole quantità siano limitate.
- Per far valere la nullità per mancata traduzione o notifica a mani proprie (art. 420‑ter c.p.p.) è necessario dimostrare che lo stato di detenzione dell'imputato risultasse dagli atti: la mera affermazione della detenzione non è sufficiente se non è documentata nel fascicolo.
- Il ne bis in idem opera solo rispetto agli stessi fatti e alla stessa imputazione; sentenze relative a episodi diversi o non confrontabili non impediscono la responsabilità per distinti episodi di spaccio.
- In sede di impugnazione è essenziale fornire elementi probatori chiari (es. documentazione sugli arresti/trasferimenti o elementi oggettivi sulla quantità/organizzazione) per ribaltare la valutazione del giudice di merito; altrimenti la giurisprudenza di legittimità tende a confermare le valutazioni probatorie della Corte territoriale.
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