Cassazione Penale, Ordinanza n. 32615/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
All'imputato era contestato il delitto di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p., con riferimento alla provenienza illecita di numerose componenti di un'autovettura. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità sulla base delle risultanze processuali, comprese le dichiarazioni testimoniali, ritenendo accertata l'origine delittuosa dei componenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Con il ricorso ha sostanzialmente sollecitato una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La memoria difensiva è stata depositata tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure riproponevano doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e lineare. Ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze processuali né la sostituzione della ricostruzione storica, della valutazione di attendibilità delle fonti di prova o del giudizio di rilevanza probatoria compiuti dal giudice di merito con una diversa lettura, anche se logicamente possibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione individua il delitto di ricettazione, contestato in relazione alla provenienza illecita di numerose componenti di un'autovettura; la sentenza richiama gli elementi oggettivo e soggettivo del reato, senza svolgerne una distinta trattazione sostanziale.
La decisione richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, escludendo che tali censure possano essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione delle prove.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione delle risultanze processuali già esaminate dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire alla ricostruzione storica dei fatti, alla diversa valutazione di attendibilità delle fonti di prova o al giudizio di rilevanza probatoria compiuti dal giudice di merito una propria diversa lettura dei dati processuali, anche quando tale lettura sia astrattamente logica.
- Quando la sentenza impugnata esamina e disattende le doglianze difensive con motivazione congrua e lineare, la loro mera riproposizione in cassazione, accompagnata dalla richiesta di rivalutazione delle prove, non integra un motivo ammissibile.
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