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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 17 giugno 2006, per complessivi Euro 179.463,13 e Euro 20.311,43, con importi iscritti a ruolo in riferimento alle sentenze CTR Lombardia n. 105/14/05 e n. 139/14/2005. B.S. contestava la motivazione della CTR e, in particolare, la corrispondenza tra gli importi richiesti e le sentenze richiamate (inclusa la sanzione di Euro 526,78 e l’iscrizione di Euro 3.568,20 indicata come IVA), il calcolo e la decorrenza degli interessi e l’iscrizione a ruolo delle sanzioni. Sosteneva inoltre che la CTR non avesse risposto ad alcune contestazioni. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso da parte della CTP, ritenendo la cartella non collegata all’atto di contestazione e alle sentenze indicate, gli interessi correttamente calcolati dal giorno successivo alla scadenza e le sanzioni legittimamente iscritte a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 30 marzo 2015 depositata il 6 maggio 2015, ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e quindi il ricorso. In via generale, ha rilevato che per i motivi primo, secondo e quarto la ricorrente non aveva indicato specificamente dove e con quali modalità le relative censure fossero state proposte in appello, in violazione del principio di autosufficienza. Per i motivi primo e terzo, la denunciata incomprensibilità della motivazione configurava eventualmente una nullità della sentenza, da dedurre ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non come vizio motivazionale ai sensi del n. 5; inoltre il quesito richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. non era formulato come quesito di diritto sulla nullità. Il secondo motivo censurava sotto il profilo motivazionale una questione di applicazione della regola giuridica sugli interessi, che non rientra nel vizio di cui all’art. 360, n. 5; la censura avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, ai sensi del n. 3. Il quarto motivo era ulteriormente inammissibile perché l’omessa pronuncia su eccezioni avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi del n. 4 e l’errata applicazione delle norme sugli interessi ai sensi del n. 3. Non è stato quindi deciso nel merito se gli importi, le sanzioni o gli interessi fossero corretti: resta ferma la decisione della CTR che aveva respinto l’appello. B.S. è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.645,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito e oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 5. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche

    Il vizio motivazionale previsto dal n. 5 riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti, non l’interpretazione o l’applicazione delle norme giuridiche. Le contestazioni di B.S. sugli interessi non potevano essere formulate come vizio motivazionale se investivano la regola giuridica applicata.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura, anzichè essere stata posta ai sensi dell'art. 360, n. 4, è stata sollevata, inammissibilmente, ai sensi dell'art. 360, n. 5.

    La doglianza che denuncia l’incomprensibilità della motivazione come causa di nullità della sentenza deve essere proposta ai sensi dell’art. 360, n. 4, e non come vizio motivazionale ai sensi del n. 5.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    In secondo luogo, laddove si denuncia l'errata applicazione della regola di diritto sul calcolo degli interessi, la censura doveva essere sollevata non per vizio di motivazione, ma per errata interpretazione o applicazione di norme giuridiche ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 3.

    La contestazione dell’errata interpretazione o applicazione della disciplina giuridica, compresa quella sul calcolo degli interessi, va dedotta come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3, non come vizio di motivazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., coerentemente alla deduzione del vizio ai sensi dell'art. 360, n. 5, non risulta formulato come quesito di diritto avente ad oggetto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

    Nel regime processuale applicabile alla causa, il quesito richiesto dall’art. 366-bis doveva essere coerente con il vizio effettivamente dedotto; la mancata formulazione di un quesito di diritto sulla nullità non consentiva di far valere quella censura.

  • Art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1972

    La norma è richiamata dalla CTR per affermare la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del pagamento. La Corte di cassazione non ha verificato nel merito la correttezza di tale applicazione, perché la censura era stata proposta con una modalità processuale inammissibile.

  • Art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La CTR lo ha richiamato, insieme all’art. 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997, a fondamento dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni; la Cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza di tale conclusione.

  • Art. 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    La CTR lo ha richiamato congiuntamente all’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per giustificare l’iscrizione a ruolo delle sanzioni; la decisione di Cassazione non ne ha vagliato nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale indicare in modo specifico dove e come la censura sia stata già proposta nel giudizio di merito: la mancata indicazione può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Occorre distinguere il tipo di vizio denunciato: l’errore nell’interpretazione o applicazione della legge va dedotto come violazione di legge; l’omessa pronuncia o la nullità della sentenza va denunciata secondo il pertinente motivo processuale; il vizio motivazionale riguarda invece l’accertamento e la valutazione dei fatti.
  • Una decisione che dichiara inammissibile il ricorso per ragioni processuali non conferma nel merito la correttezza della pretesa tributaria: lascia ferma la decisione impugnata senza risolvere le contestazioni sostanziali.
  • Le contestazioni su importi, sanzioni e decorrenza degli interessi devono essere formulate con motivi distinti e coerenti con la natura della doglianza, indicando i fatti rilevanti e la norma che si assume violata.

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