Cassazione Civile, Ordinanza n. 33493/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da una società nei confronti di un'altra società per ottenere l'inibitoria della produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di modelli di tavoli che si assumevano costituire imitazione servile di modelli propri, con dedotta violazione sia della disciplina generale sulla concorrenza sleale sia di pattuizioni contrattuali di appalto tra le parti. La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari aveva declinato la propria competenza funzionale e territoriale; il Tribunale di Taranto, davanti al quale il procedimento era stato riassunto, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ritenendo che la competenza spettasse alla sezione specializzata anche in caso di marchio non registrato e di concorrenza sleale pura. I motivi rilevanti considerati dalla Corte sono due: da un lato la qualificazione del rapporto tra sezione specializzata e diverso ufficio giudiziario come tema di competenza in senso proprio; dall'altro, soprattutto, l'inammissibilità del regolamento di competenza quando il provvedimento oggetto di declinatoria riguarda un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., per il carattere provvisorio e non definitivo di tali provvedimenti e della relativa disciplina.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha riconosciuto che il rapporto tra sezione specializzata e diverso ufficio giudiziario rientra astrattamente nella competenza in senso proprio, ma ha ritenuto decisivo che il provvedimento concernesse un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., per il quale la giurisprudenza esclude il ricorso al regolamento di competenza. Il processo dovrà quindi proseguire dinanzi al giudice a quo, previa riassunzione nel termine di legge. Nessuna statuizione sulle spese, essendo l'iniziativa ufficiosa.
Norme richiamate
ricorso ex art.700 c.p.c.
Il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. non consente la proposizione del regolamento di competenza, perché la decisione resa in tale ambito non avrebbe carattere definitivo.
procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ.
Il regolamento di competenza presuppone una decisione definitiva; tale requisito manca nei procedimenti cautelari, nei quali la pronuncia non è idonea a stabilizzare in modo definitivo la questione di competenza.
art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30 del 2005
esclude dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese le sole fattispecie che non interagiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale
La Corte richiama il criterio della interferenza con diritti di proprietà industriale per delimitare la competenza delle sezioni specializzate, ma nel caso concreto tale profilo non è stato decisivo per l'esito processuale.
Massime di principio
- In tema di regolamento di competenza, il rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e ufficio giudiziario diverso da quello in cui la sezione è istituita integra una questione di competenza in senso proprio.
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando il provvedimento impugnato riguarda un procedimento cautelare, poiché i provvedimenti cautelari sono provvisori, riproponibili e non producono una decisione dotata del necessario carattere di definitività.
- La possibilità di devolvere alla sezione specializzata controversie in materia di concorrenza sleale dipende dalla presenza di un'interferenza, anche indiretta, con diritti di proprietà industriale; in difetto di tale interferenza, la competenza resta delle sezioni ordinarie.
- Nei procedimenti cautelari, la questione di competenza non può essere cristallizzata mediante regolamento, poiché il regime della cautela è incompatibile con un giudizio definitivo sulla competenza stessa.
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