Cassazione Civile, Ordinanza n. 34570/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Un professionista aveva agito contro la compagnia assicuratrice deducendo di avere svolto, per più anni e in relazione a diversi sinistri, attività di consulenza per la liquidazione dei danni e di avere percepito compensi inferiori a quelli ritenuti dovuti sulla base delle tariffe dei periti industriali, chiedendo la differenza. La società aveva resistito eccependo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito per la proposizione di più giudizi relativi a incarichi analoghi e la prescrizione presuntiva. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo esistente una convenzione per un compenso forfettario; in appello il tribunale aveva accolto la domanda del professionista e respinto l'appello incidentale della società sull'abusivo frazionamento, ritenendo che i singoli incarichi fossero rapporti autonomi. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 2275 c.c., 88 c.p.c., 111 Cost., 1175 e 1375 c.c., censurando il mancato accoglimento dell'eccezione di abusivo frazionamento del credito e sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, crediti sorti nell'ambito di un unico rapporto di durata e inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo non possono essere azionati separatamente senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo della società ricorrente. Ha affermato la continuità con l'indirizzo delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito e con i precedenti relativi a controversie seriali tra le stesse parti, secondo cui, quando diversi crediti sono maturati nell'ambito di un unico rapporto di durata e sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo, la loro proposizione in separati giudizi è ammessa solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Poiché il tribunale aveva escluso erroneamente l'improponibilità della domanda, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È evocato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
È richiamato come norma violata, in collegamento con il principio di lealtà processuale e con il divieto di abuso del processo.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al giusto processo e alla necessità di evitare un uso abusivo dello strumento processuale.
È invocato, insieme all'art. 1375 c.c., come parametro di correttezza e buona fede, letto alla luce del divieto di frazionamento abusivo.
È richiamato quale fondamento del canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nei comportamenti processuali delle parti.
art. 2 Cost.
È evocato dal ricorrente come base costituzionale dei doveri di solidarietà e correttezza che informano anche il processo.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato dalla Corte per affermare che le pretese connesse possono essere proposte in un unico giudizio cumulativo.
È menzionato nel passaggio in cui si afferma che, in mancanza di deduzione dell'interesse alla tutela frazionata, il giudice deve sollevare la questione e provocare il contraddittorio.
È richiamato quale strumento per assicurare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio relativa all'abusivo frazionamento.
Massime di principio
- Quando più crediti derivano da prestazioni diverse ma si collocano in un unico rapporto di durata e sono riconducibili al medesimo ambito oggettivo, la loro azione separata è in linea di principio abusiva se non è allegato e verificato un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
- L'eccezione di abusivo frazionamento del credito è fondata non solo se i crediti hanno matrice unitaria, ma anche se la loro separata azione comporta duplicazione di attività istruttoria e dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale.
- La mera diversità dei singoli fatti generatori, o la diversa decorrenza della prescrizione dei vari crediti, non basta di per sé a giustificare la proposizione di giudizi separati, se le pretese si inseriscono in una relazione unitaria tra le parti.
- Il giudice, ove intenda rilevare l'assenza di un interesse meritevole alla tutela frazionata senza che la questione sia stata adeguatamente dedotta, deve attivare il contraddittorio sulle relative questioni processuali.
- La violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito comporta l'improponibilità della domanda, ferma la possibilità di riproporre le pretese in un unico giudizio cumulativo.
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