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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00805/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore/guardiamacchine. Con il primo motivo deduceva illogicità, apparenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la condotta tipica e richiamando decisioni di altri procedimenti; con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; con un ulteriore profilo contestava il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non correlato alle ragioni della decisione impugnata, osservando che la fattispecie incriminatrice punisce l'esercizio non autorizzato dell'attività e non richiede la prova della ricezione di denaro o altre utilità. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era motivato sulla reiterazione delle condotte nonostante le numerose contestazioni già ricevute. Quanto alla sostituzione della pena, ha osservato che il giudice d'appello non può disporla d'ufficio in assenza di specifica richiesta nell'atto di gravame o nel giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, cod. strada

    La norma punisce chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine; non è elemento costitutivo la ricezione di denaro o di altra utilità.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    La conversione/sostituzione della pena detentiva non rientra tra i benefici o le diminuenti tassativamente devoluti al giudice d'appello in assenza di specifica richiesta; si tratta di disposizione eccezionale rispetto al principio devolutivo.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a deduzioni generiche o al richiamo di vicende decise in altri procedimenti.
  • Il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore si perfeziona con il mero esercizio non autorizzato dell'attività, essendo irrilevante, ai fini della consumazione, la prova della riscossione di denaro o di altre utilità.
  • Nel giudizio di legittimità il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante, illogica o contraddittoria; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente ogni deduzione difensiva.
  • La sostituzione della pena detentiva non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello se non è stata formulata una specifica e motivata richiesta nell'atto di impugnazione o nel corso del gravame.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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