Cassazione Penale, Sentenza n. 13795/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello volto alla revoca della misura intramurale o alla sua sostituzione con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha contestato: apparente contraddittorietà della motivazione rispetto alle dichiarazioni confessorie (ritrovamento di ulteriore stupefacente e al contempo mancata presa di distanza dall'ambiente criminale); mancata considerazione dello stato di incensuratezza e della collaborazione parziale (segnalazione del co-indagato Carpita); errata valutazione circa l'origine del denaro contante (oltre 38.000 euro) e la sua compatibilità con i redditi dichiarati; omissione di una valutazione della personalità e della concreta attualità del pericolo di reiterazione; sproporzione della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari e mancata considerazione dell'istanza di patteggiamento in corso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari sia un giudizio di merito insindacabile in cassazione se corredato da motivazione adeguata. Il Tribunale di Genova aveva motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione con riferimento al consistente quantitativo di sostanza rinvenuta (ingente presenza di cocaina e hashish, materiale per il confezionamento e due bilancini), alla durata dell'attività di spaccio già dal 2020, all'ulteriore rinvenimento di droga grazie alla collaborazione del ricorrente ma alla mancata indicazione di fornitori o altri complici, e all'incompatibilità tra la somma di denaro trovata e la documentazione reddituale prodotta. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare il mantenimento della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Corte ha altresì rilevato che successivamente il Tribunale di Savona ha concesso gli arresti domiciliari (provv. 21/12/2022), pertanto non sono dovuti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
Norma che incrimina il traffico e la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; i reati contestati al ricorrente sono stati valutati alla stregua di tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 274
Disciplina le esigenze cautelari e la loro valutazione: la Corte sottolinea che tale valutazione è un giudizio di merito che in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è viziata.
Codice di procedura penale, art. 275
Stabilisce i criteri di applicazione delle misure cautelari e la necessità di adeguatezza e proporzionalità; il Tribunale ha motivato che le esigenze cautelari non erano fronteggiabili con misure meno afflittive, richiamando questo parametro.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui l'onere delle spese e altri oneri stabiliti dalla legge; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma concernente adempimenti conseguenti a modifiche della misura cautelare; la Corte ha rilevato che, dovendo già il ricorrente scontare la misura attenuata concessa dal Tribunale di Savona, non era necessario espletare gli adempimenti previsti da tale articolo.
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) è in primo luogo un giudizio di merito: la Cassazione non rivede la decisione del giudice del merito se questa è adeguatamente motivata e priva di vizi logico-giuridici.
- Quantitativi ingenti di sostanza, la presenza di strumenti per il confezionamento, la pluralità e la tipologia degli stupefacenti e il rinvenimento di cospicue somme in contanti costituiscono elementi concreti che possono giustificare la permanenza di esigenze cautelari e ostare alla concessione di misure meno afflittive.
- La collaborazione/parziale confessione dell'indagato non comporta automaticamente l'attenuazione della misura cautelare se resta incompleta (assenza di indicazione di fornitori/complici) o non neutralizza il pericolo di reiterazione.
- L'onere di giustificare la provenienza di denaro contante rilevante grava sul ricorrente: una dichiarazione generica non sufficiente documentazione reddituale può essere valutata dal giudice come indice di proventi illeciti.
- La paura di ritorsioni come motivo per non rivelare complici va valutata caso per caso: senza elementi concreti che la corroborino, tale giustificazione può non essere ritenuta idonea a escludere il rischio di reiterazione.
- Per ottenere una misura cautelare meno afflittiva occorre dimostrare l'assenza di elementi concreti e attuali di rischio e fornire elementi di personalità, integrazione sociale, documentazione reddituale e di comportamento in custodia che convincano il giudice della proporzionalità della misura alternativa.
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