Cassazione Penale, Sentenza n. 15944/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bari che aveva confermato la sua condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni personali ex art. 582, comma 2, cod. pen. Nel corso del procedimento è stato prodotto dal difensore il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 28/07/2022 dinanzi al Commissariato di P.S. Putignano, rilevando così l'estinzione del reato per remissione di querela e chiedendo gli effetti conseguenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il reato fosse estinto per remissione di querela sulla base del verbale prodotto; ha rilevato l'assenza di elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; ha dichiarato che l'estinzione del reato travolge le relative statuizioni civili e, per tali ragioni, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, disponendo che le spese del procedimento siano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen. (lesioni personali), comma 2
Norma che definisce il reato per cui era stato condannato il ricorrente; la pronuncia di condanna si riferiva a questa fattispecie.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto mancanti i presupposti per adottare una pronuncia ai sensi di questa disposizione, pertanto non l'ha applicata.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha disposto che le spese del procedimento siano a carico del querelato in presenza dell'estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato procedibile a querela e travolge le statuizioni civili connesse; il giudice deve pronunciare l'estinzione e può annullare la sentenza senza rinvio.
- È necessario produrre prova formale della remissione (verbale, accettazione): una volta acquisita, la corte verifica la validità e, in mancanza di vizi, ne consegue l'estinzione del reato.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato in caso di estinzione per remissione di querela (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
- La remissione opera solo per reati procedibili a querela; per reati perseguibili d'ufficio la remissione non estingue il reato.
- Se non sussistono i presupposti per altre pronunce previste dal codice (es. art. 129, comma 2), il giudice si limita ad accertare l'estinzione e ad adottare le conseguenti misure processuali (annullamento senza rinvio, ecc.).
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