Sentenza del 01/10/2015 n. 19619 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ASEC chiedeva il rimborso dell'accisa sul gas metano versata in misura eccedente tra il novembre 1998 e il dicembre 1999, poiché ad alcune utenze di ristoratori era stata applicata l'aliquota ordinaria per usi civili anziché quella agevolata per usi industriali. I giudici di merito avevano negato il rimborso ritenendo che l'imposta fosse stata trasferita agli utenti e che spettasse alla contribuente provare la mancata traslazione. ASEC contestava tale ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che la traslazione fosse un fatto impeditivo da dimostrare a cura dell'Amministrazione e che, in ogni caso, dovesse essere provato anche un effettivo arricchimento ingiustificato derivante dal rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, nel rimborso di un'accisa armonizzata indebitamente versata, la mancata traslazione dell'imposta non è un elemento costitutivo del diritto al rimborso: l'avvenuta traslazione costituisce invece un fatto impeditivo, la cui prova spetta all'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione deve inoltre dimostrare l'esistenza di un effettivo arricchimento dell'operatore conseguente al rimborso. Per i fatti anteriori al 3 marzo 2007, la traslazione può essere provata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. La CTR aveva quindi illegittimamente posto sulla contribuente l'onere di provare la mancata traslazione.
Norme richiamate
D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito dalla L. n. 873 del 1982
Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali ... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale
La disposizione subordinava il rimborso alla mancata traslazione dell'onere, ma la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità sia nella parte relativa alla necessità della prova documentale, sia nella parte in cui poneva sul contribuente l'onere di provare la mancata traslazione.
L. n. 428 del 1990, art. 29, commi 2 e 3
I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti
Per i tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, la traslazione dell'imposta è un fatto impeditivo del rimborso che deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria; dopo la modifica del 2007, la prova non può essere fornita dagli uffici mediante presunzioni, questione non affrontata dalla Corte per i fatti anteriori.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (Testo Unico delle Accise)
La norma costituisce la disciplina generale del rimborso delle accise.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26
La controversia presupponeva l'applicazione dell'aliquota agevolata per usi industriali al gas metano utilizzato nei locali produttivi di imprese di ristorazione.
La regola generale sull'onere della prova è stata ritenuta violata perché i giudici di merito avevano imposto alla contribuente la prova di un fatto impeditivo, ossia la mancata traslazione dell'imposta.
Per i periodi anteriori al 3 marzo 2007, l'Amministrazione può dimostrare la traslazione anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Costituzione, sentenze della Corte costituzionale n. 114 del 2000 e n. 332 del 2002
La Corte richiama le pronunce che hanno escluso rispettivamente il vincolo della prova esclusivamente documentale e l'attribuzione al contribuente dell'onere di provare la mancata traslazione.
Giurisprudenza dell'Unione europea in materia di ripetizione di tributi indebitamente riscossi
Il rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione può essere negato solo se sia concretamente provato che l'onere è stato trasferito e che il rimborso determinerebbe un effettivo arricchimento dell'operatore.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'accisa armonizzata indebitamente versata, il contribuente deve provare l'indebito e il relativo pagamento, ma non deve normalmente provare anche la mancata traslazione dell'imposta.
- La traslazione dell'imposta sugli utenti o clienti è un fatto impeditivo del rimborso: spetta quindi all'Amministrazione dimostrarne concretamente l'esistenza.
- La sola indicazione di importi fatturati, l'esistenza di bollette o la mera possibilità economica di trasferire l'imposta non bastano automaticamente a negare il rimborso; occorre una prova specifica della traslazione effettiva.
- L'Amministrazione deve dimostrare anche che il rimborso produrrebbe un effettivo arricchimento ingiustificato del richiedente, non essendo sufficiente provare la traslazione in astratto.
- Per i periodi anteriori al 3 marzo 2007, la traslazione può essere provata anche per presunzioni, ma solo se queste presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Un giudice non può rigettare la domanda limitandosi a rilevare che il contribuente non ha prodotto bilanci o documentazione contabile sulla mancata traslazione, se l'onere probatorio grava invece sull'Amministrazione.
- La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente il rimborso: impone al giudice di merito un nuovo esame secondo la corretta ripartizione dell'onere della prova.
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