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Sentenza

Sentenza n. 804/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per euro 1.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 478/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il beneficio era dovuto sino all’effettiva attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 10 aprile 2024, il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione, limitandosi a pagare le spese legali liquidate nella sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. È stato inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Era inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l’eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso di obblighi dell’amministrazione, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991

    È richiamato dal giudicato quale base per il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato insieme all’art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991 per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a un’amministrazione pubblica l’attribuzione di una somma o di un beneficio e l’amministrazione non vi provvede, il destinatario può proporre giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione obbligata; il suo inutile decorso consente di promuovere l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, quando gli siano attribuiti i poteri necessari a realizzare concretamente l’esecuzione del giudicato.
  • L’eventuale insufficienza degli stanziamenti nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti non giustifica l’inerzia amministrativa, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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