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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32100/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in quanto il motivo di impugnazione era reiterativo, tendeva a una rivalutazione del merito ed era comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logica e corretta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in concorso del reato di cui all'art. 707 c.p. Deduceva un vizio di motivazione e una violazione di legge, contestando la ricostruzione dei fatti e la dichiarazione di responsabilità concorsuale. La Suprema Corte ha però rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello e che, con esso, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato le circostanze di luogo, l'orario del controllo, l'assenza di una giustificazione adeguata e la consapevolezza dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma incriminatrice posta a base della contestazione e della dichiarazione di responsabilità concorsuale; la Corte ne conferma la sussistenza alla luce degli elementi valorizzati in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del merito sotto forma di vizio di motivazione o violazione di legge quando le censure si risolvano nella reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso è giustificata quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione specifica, logica e priva di vizi manifesti, idonea a spiegare le ragioni della responsabilità.
  • In sede di cassazione la motivazione è censurabile solo nei limiti in cui presenti effettivi vizi logici o giuridici, non potendo il ricorrente sollecitare una nuova valutazione delle circostanze di fatto.
  • La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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