Cassazione Penale, Sentenza n. 44008/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/05/2024 con cui la Corte d'appello ha revocato l'indulto concesso a Bellocco rispetto a due condanne: (1) pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 9 legge 27/12/1956 n. 1423; (2) pena di anni 1 e mesi 6 (rideterminata successivamente) per il reato di cui all'art. 416-bis e altri reati, con indulto per mesi dieci. Due censure: (i) violazione di legge per aver ritenuto applicabile il raddoppio del termine prescrizionale in presenza di recidiva, con conseguente mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di quattro mesi; (ii) illogicità della motivazione perché la revoca dell'indulto avrebbe dovuto comportare la ricalcolazione della continuazione e quindi una diversa (più favorevole) determinazione della pena complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato l'argomento difensivo: ai fini dell'estinzione per prescrizione delle pene di arresto e ammenda l'art. 173 cod. pen. prevede il raddoppio del termine per i recidivi e la recidiva può essere accertata anche in momento successivo alla sentenza purché immediatamente precedente al decorso del termine prescrizionale; nel caso concreto Bellocco era stato dichiarato recidivo prima del decorso del termine estintivo e quindi la pena di quattro mesi non era estinta. Inoltre l'intervento dell'indulto ha sospeso l'esigibilità della pena e, con la revoca successiva, è applicabile il principio di cui all'art. 172 comma 5 cod. pen. (il termine decorre quando la condizione che rende eseguibile la pena si sia verificata). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la determinazione della continuazione sia materia sostanziale (quantificazione della pena) e non sia condizionata dall'applicazione o revoca di benefici di esecuzione come l'indulto; quindi la reviviscenza della frazione di pena interessata dall'indulto non dà diritto a uno scomputo o a una ricalcolazione in termini più favorevoli rispetto alla decisione già adottata sulla continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
"Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza"
La Corte ha interpretato l'art. 173 nel senso che il raddoppio del termine prescrizionale per i recidivi può essere preso in considerazione in sede di esecuzione anche se la recidiva è stata accertata in momento successivo alla sentenza di condanna, purché l'accertamento sia anteriore al decorso del termine prescrizionale.
"il termine di prescrizione decorre quando la condizione, cui è subordinata l'esecuzione della pena, si sia verificata"
Applicato per stabilire che, essendo l'indulto una condizione ostativa all'esecuzione, il termine di prescrizione per la pena sospesa decorre solo quando tale condizione (la revoca dell'indulto) viene meno.
Richiamato come normativa che definisce i casi di recidiva rilevanti ai fini del raddoppio del termine prescrizionale previsto dall'art. 173; la Corte ha ritenuto che la recidiva rilevante fosse stata accertata in epoca utile.
art. 9 legge 27/12/1956 n. 1423
Indica la contravvenzione per la quale era stata inflitta la pena di quattro mesi; la natura contravvenzionale non impedisce che, in sede di esecuzione, si tenga conto della recidiva ai fini della prescrizione, secondo le regole dell'art. 173.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati come norme che disciplinano i motivi di censura in Cassazione (violazione di legge e illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi dedotti sostenuti in modo infondato o frutto di commistione di piani giuridici distinti.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra fase di determinazione della pena (sostanziale) e fase di esecuzione: benefici come l'indulto attengono all'esecuzione e non modificano retroattivamente le decisioni sostanziali già adottate sulla quantificazione o sulla continuazione.
- Ai fini dell'estinzione per prescrizione delle pene dell'arresto e dell'ammenda (art. 173), il raddoppio del termine per recidiva può essere considerato anche in sede esecutiva se la recidiva è stata accertata in un momento precedente al decorso del termine prescrizionale, anche se l'accertamento non era contenuto nella sentenza che ha inflitto la pena.
- Se una pena è stata resa ineseguibile da un beneficio (es. indulto), il termine prescrizionale può decorrere solo quando viene meno la condizione ostativa (art. 172 comma 5): la revoca del beneficio può quindi far "reviviscere" la pena e impedire la prescrizione se, nel frattempo, è stata accertata la recidiva.
- La revoca di un beneficio di esecuzione non dà automaticamente diritto a uno scomputo o a una ricalcolazione favorevole della pena complessiva: la riformulazione della pena complessiva per continuazione è atto sostanziale che resta distinto dall'operare dei benefici esecutivi.
- In casi analoghi verificare sempre la tempistica: data del passaggio in giudicato, data del riconoscimento della recidiva, data di concessione e di eventuale revoca del beneficio. La sequenza temporale è cruciale per il computo della prescrizione e per l'ammissibilità di eventuali istanze di estinzione o ricalcolo.
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