Cassazione Civile, Ordinanza n. 17665/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da una espropriazione presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti del Consorzio debitore e del Comune quale terzo pignorato. Il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., attribuendo al creditore i crediti del debitore verso il terzo. Il Comune propose opposizione agli atti esecutivi contro quell'ordinanza, ottenendone l'annullamento in primo grado; la decisione divenne definitiva per inammissibilità del precedente ricorso per cassazione della creditrice. Nelle more, la creditrice aveva però intrapreso una nuova espropriazione presso terzi contro il Comune e contro il tesoriere, usando proprio l'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo. Il Comune propose allora opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che non esistesse alcun debito verso il Consorzio e, quindi, che mancasse il presupposto per l'assegnazione e per l'azione esecutiva. Il Tribunale accolse l'opposizione. In appello, tuttavia, la Corte territoriale dichiarò cessata la materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, ma condannò il Comune alle spese sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che l'opposizione sarebbe stata verosimilmente infondata perché fondata su vizi originari del titolo e non su fatti estintivi o modificativi sopravvenuti. Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi: 1) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che la contestazione sull'inesistenza del debito doveva essere letta come contestazione del diritto a procedere ad esecuzione e che, pertanto, non fosse corretta la valutazione di soccombenza virtuale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., individuato nell'inesistenza del rapporto debitorio tra Comune e Consorzio; 3) censura sulla condanna alle spese, ritenuta ingiusta ed eccessiva rispetto al valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo giudiziale e fonte dell'obbligazione del terzo pignorato verso il creditore assegnatario; di conseguenza, nell'esecuzione promossa sulla base di tale titolo, il terzo non può far valere fatti estintivi o modificativi anteriori all'ordinanza, potendo opporre solo fatti sopravvenuti. Per questo la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che l'opposizione del Comune, incentrata sull'asserita illegittimità originaria del titolo, sarebbe stata verosimilmente infondata ai fini della soccombenza virtuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sull'omesso esame di una "questione" difensiva non integra il "fatto decisivo" richiesto dall'art. 360, n. 5 c.p.c., che deve consistere in un accadimento storico-naturalistico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e apoditticità, sia quanto alla censura di ingiustizia della condanna alle spese sia quanto alla lamentata eccessività della liquidazione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'ordinanza di assegnazione resa all'esito dell'espropriazione presso terzi costituisce titolo esecutivo giudiziale e fonte dell'obbligazione del terzo pignorato verso il creditore assegnatario.
Nell'opposizione all'esecuzione contro un titolo giudiziale possono essere dedotti solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti rispetto al titolo.
I vizi originari del titolo esecutivo giudiziale non possono essere fatti valere come motivo di opposizione all'esecuzione, ma attengono alla corretta impugnazione del provvedimento nei limiti consentiti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il "fatto decisivo" omesso deve essere un accadimento storico-naturalistico, non una questione giuridica o una mera argomentazione difensiva.
Richiamato per il rito camerale di trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in Cassazione.
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., una volta emessa, ha natura di titolo esecutivo giudiziale e rende il terzo pignorato debitore diretto del creditore assegnatario nei limiti dell'assegnazione.
- Nell'opposizione all'esecuzione proposta contro un titolo giudiziale sono deducibili solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti; non possono essere riproposti profili di illegittimità originaria o errori del provvedimento posto a base dell'esecuzione.
- La soccombenza virtuale può essere valutata negativamente quando l'opposizione risulti fondata esclusivamente su censure incompatibili con il perimetro dell'opposizione all'esecuzione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di una tesi difensiva, di una questione giuridica o di elementi istruttori.
- Le censure sulla liquidazione delle spese devono essere specifiche e puntuali; doglianze generiche o apodittiche sono inammissibili.
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