Cassazione Civile, Ordinanza n. 01053/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un debitore ha ricevuto una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo in forza di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Egli ha proposto opposizione deducendo, da un lato, vizi formali della cartella e dell’asserita notifica del titolo esecutivo, e dall’altro la radicale inesistenza del titolo per mancata notificazione del decreto penale. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte ha ritenuto assorbente la questione preliminare della corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nelle opposizioni esecutive in materia di riscossione a mezzo ruolo, osservando che l’opposizione era stata proposta non contro l’agente della riscossione, bensì contro l’ente titolare del credito. La Corte ha inoltre rilevato che il titolo esecutivo era stato successivamente caducato nel procedimento penale, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere; tuttavia ha precisato che, secondo la giurisprudenza richiamata, ciò non comporta accoglimento dell’opposizione, bensì cessazione della materia del contendere con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione proposta. Ha affermato che l’opposizione, come introdotta, era originariamente inammissibile perché diretta contro soggetti privi di legittimazione passiva, essendo l’unico legittimato l’agente della riscossione. Nonostante la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, non ha accolto l’opposizione nel merito, ma ha applicato il principio della cessazione della materia del contendere. Ha posto a carico dell’opponente le spese dei due gradi di merito, liquidate in favore degli enti resistenti, mentre ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Norme richiamate
disciplinano la trattazione in camera di consiglio e il procedimento in cassazione nel caso deciso.
consente il rilievo d’ufficio dell’originaria radicale improponibilità/inammissibilità dell’opposizione.
non opera per imporre l’integrazione del contraddittorio quando manca la legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, non essendovi litisconsorzio necessario sostanziale.
le opposizioni esecutive in materia di riscossione a mezzo ruolo devono essere proposte contro l’agente della riscossione; l’opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, mentre l’opposizione all’esecuzione richiede la corretta individuazione del legittimato passivo.
è il regime della riscossione dei crediti a mezzo ruolo al quale si applicano i principi richiamati sulla legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo, al di fuori delle opposizioni recuperatorie, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell’agente della riscossione, quale unico legittimato passivo, perché titolare esclusivo dell’azione esecutiva.
- Se l’opposizione esecutiva è proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva, essa è inammissibile e non può essere sanata mediante ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., mancando un vero litisconsorzio necessario sostanziale.
- La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in corso di causa, quando l’esecuzione sia stata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, comporta la cessazione della materia del contendere sull’opposizione già proposta per altri motivi, non l’accoglimento dell’opposizione stessa.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando gli originari motivi di opposizione e l’esito che essi avrebbero avuto.
- La notificazione del decreto penale di condanna presso il difensore, anche se eventualmente irregolare, non equivale di per sé a inesistenza del titolo, ma può al più porre un problema di nullità della notificazione, con diverse conseguenze processuali.
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