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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18801/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda l'impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). L'imputato ricorreva per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta fosse stata sussunta come tentato omicidio anziché come lesioni aggravate. La Corte rileva però che, nel giudizio ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Nel caso concreto il ricorso non indicava in modo specifico quale fosse l'errore manifesto nella sussunzione degli artt. 56 e 575 c.p., limitandosi a contestare l'assertività della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la contestazione sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo nei limiti dell'errore manifesto.

  • artt. 56 e 575 c.p.

    Richiamati come norme incriminatrici in relazione alla qualificazione del fatto come tentato omicidio.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità di doglianze estranee a tale catalogo.
  • La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione.
  • Non è sufficiente, per rendere ammissibile il ricorso, denunciare in modo generico l'assertività della motivazione sulla qualificazione giuridica: occorre indicare specificamente perché la sussunzione sarebbe palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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