Cassazione Civile, Ordinanza n. 27582/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in appello l’accoglimento della domanda di riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con inclusione nella base di calcolo dell’80% dell’ultima retribuzione di un trattamento di miglior favore determinato secondo il regime AGO e non del Fondo Elettrici. La Corte d’appello aveva escluso che operasse la decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ritenendo che il trattamento fosse in essere dal 1997, dunque anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la decadenza si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati prima del 6 luglio 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS. Ha affermato che la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011; il termine decorre dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza ed è evitato dalla proposizione della domanda giudiziale, non dalla sola domanda amministrativa. Inoltre, la decadenza non ha effetto "tombale", ma opera solo sui ratei anteriori al triennio che precede la domanda giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
Norme richiamate
La decadenza triennale prevista dalla norma si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati prima della sua entrata in vigore; la sua operatività è evitata dalla proposizione della domanda giudiziale e non dalla sola istanza amministrativa.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011
La disposizione ha novellato l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 introducendo la decadenza triennale in materia pensionistica.
Ha convertito il d.l. n. 98/2011, rendendo stabile la novella che ha introdotto la decadenza.
È richiamato per individuare il dies a quo della decorrenza della decadenza dalla data di entrata in vigore della norma che la istituisce.
Massime di principio
- La decadenza triennale in materia pensionistica introdotta dalla riforma del 2011 si applica anche alle prestazioni già maturate prima della sua entrata in vigore, salvo che la domanda giudiziale sia stata proposta nei termini decorrenti dalla norma novellatrice.
- Ai fini dell’impedimento della decadenza non è sufficiente la sola domanda amministrativa; è necessaria la proposizione della domanda giudiziale.
- Quando opera la decadenza previdenziale sui ratei, essa incide soltanto sulle prestazioni anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziale e non estingue in modo totale e definitivo il diritto alla prestazione.
- In sede di legittimità, è censurabile la decisione di merito che escluda la decadenza facendo leva esclusivamente sulla data di maturazione originaria del trattamento, senza applicare il principio di continuità dell’orientamento di cassazione sul regime transitorio della novella.
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