Cassazione Penale, Sentenza n. 38619/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna per danneggiamento aggravato (rottura della cassetta postale di Vincenza Rendente, Sommariva del Bosco, 19/06/2013). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) presunto travisamento delle sommarie informazioni rese da Giacomo Berbotto (sostiene che l'ammissione riferita non riguardava il danneggiamento della buca delle lettere); 2) omessa disamina di un motivo di impugnazione relativo a presunte contraddizioni nelle dichiarazioni di Berbotto (se stesse dormendo o meno); 3) contraddizioni e carenze nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Vincenza Rendente e contestata attendibilita delle sue dichiarazioni; 4) errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancata riconoscimento della particolare tenuità del fatto in ragione dei precedenti penali remoti, dell'entita del danno e della pena irrogata; 5) errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e illegittima applicazione della recidiva reiterata, tenuto conto della lontananza temporale dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: le sommarie informazioni del Berbotto furono correttamente interpretate come ammissione relativa al danneggiamento della buca delle lettere e la valutazione della credibilita delle dichiarazioni (Berbotto e Rendente) costituisce accertamento di merito non ricontrollabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, che qui non sussistono. Il quarto motivo e stato respinto: la causa di esclusione per particolare tenuita prevista dall'art. 131-bis non si applica perche risulta realizzata la 'serialita' ostativa in ragione di precedenti di stessa indole (furto, tentata rapina), non essendo rilevante la remota decorrenza temporale; la Corte d'appello ha poi motivato la non tenuita anche alla luce delle modalita e del contesto abitativo e ritorsivo della condotta. Il quinto motivo e stato respinto: l'applicazione della recidiva reiterata e stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello come indicativa di una facile propensione a delinquere, e la valutazione rientra nel discrezionale giudizio di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, al pagamento in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione attinenti a vizi di motivazione; la Corte ha richiamato che possono essere dedotti solo vizi di mancata, manifesta illogicita o contraddittorieta della motivazione e non una diversa valutazione della persuasivita delle prove
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Specifiche lettere richiamate nel ricorso: lett. b) per l'erronea applicazione di norme di diritto, lett. e) per carenze della motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di errata applicazione e di motivazione manifesta
"e il comportamento risulta non abituale"
Regola l'esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto con requisito soggettivo della non abitualita. La Corte ha interpretato che la 'serialita' (piu reati della stessa indole) ostacola l'applicazione dell'istituto anche se i precedenti sono remoti
Citato dal ricorrente in relazione alla recidiva; la Corte, richiamando la giurisprudenza, ha sottolineato l'obbligo di motivazione specifica sull'esistenza della recidiva e ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello nel caso concreto
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella trattazione della credibilita della persona offesa: non e sempre necessaria la presenza di riscontri esterni per ritenere attendibile la persona offesa, ma il giudice deve valutare soggettivita e oggettivita della dichiarazione
Criteri per la determinazione della pena e per valutare grado di colpevolezza e modalita della condotta; richiamato nel contesto dell'analisi della tenuita e della recidiva per valutare il rapporto tra fatti attuali e precedenti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per la possibilita di sanzione verso la cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; applicata con condanna del ricorrente alle spese e a pagamenti per colpa nella determinazione dell'inammissibilita
Massime di principio
- Le ammissioni rese dall'imputato a terzi o a persone informate dei fatti, se valutate chiaramente come riferite al fatto oggetto del processo, possono costituire elemento decisivo di responsabilita e sono difficilmente travisabili in cassazione
- La valutazione della credibilita delle testimonianze e della persona offesa e fondamentalmente un accertamento di merito: la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito e manifestamente illogica o contraddittoria
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuita) occorre dimostrare la non abitualita del comportamento; la presenza di piu precedenti della stessa indole realizza una 'serialita' che esclude l'istituto, anche se i precedenti sono remoti
- L'applicazione della recidiva richiede che il giudice fornisca una motivazione specifica sul nesso tra precedenti e condotta attuale e sul significato di tali precedenti quale indice di propensione a delinquere; tale motivazione, se congrua, non e sindacabile in cassazione
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione della portata probatoria degli elementi acquisiti (richiedere un altro bilanciamento delle prove) sono inammissibili in cassazione salvo che emergano vizi di motivazione manifesti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38465/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38466/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38468/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38469/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38471/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38472/2023 del 21/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →