Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza volto a far eseguire una precedente sentenza della stessa Commissione, con cui l'ente locale era stato condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessario, per instaurare il giudizio di ottemperanza, notificare la sentenza in forma esecutiva e attendere il decorso di 120 giorni ex art. 14 d.P.R. n. 669/1996, come se si trattasse di esecuzione forzata civile. Il ricorrente ha quindi dedotto che, nel processo tributario, per l'azione di ottemperanza è sufficiente la messa in mora dell'amministrazione e il decorso di 30 giorni, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza nel contenzioso tributario è distinto, anche se concorrente, rispetto all'esecuzione forzata civile: esso non mira all'esecuzione coattiva del titolo, ma a rendere effettivo il comando del giudicato. Ne consegue che non si applica il termine di 120 giorni previsto per le procedure esecutive; l'unica condizione per proporre l'ottemperanza è il decorso di 30 giorni dalla messa in mora dell'amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Poiché il giudice tributario aveva applicato una regola giuridica erronea, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
secondo comma, ultima parte
nel processo tributario l'ottemperanza è proponibile dopo il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; non è necessario attivare la procedura esecutiva civile
art. 14 d.P.R. n. 669/1996
il termine ivi previsto opera per le sole procedure esecutive e non si applica al giudizio di ottemperanza tributaria
art. 44, comma 3, D.L. n. 269/2003
norma richiamata nel motivo di ricorso a sostegno della disciplina invocata dal contribuente
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza è un rimedio autonomo rispetto all'esecuzione forzata civile e serve a rendere effettivo il giudicato, non a conseguire l'esecuzione coattiva del titolo.
- Per proporre l'azione di ottemperanza contro l'amministrazione non occorre la notifica della sentenza in forma esecutiva né il rispetto dei termini previsti per le procedure esecutive civili; è sufficiente la messa in mora dell'ente e il decorso di trenta giorni.
- Quando il giudice di merito subordina l'ammissibilità dell'ottemperanza a presupposti estranei alla disciplina tributaria speciale, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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