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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza volto a far eseguire una precedente sentenza della stessa Commissione, con cui l'ente locale era stato condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessario, per instaurare il giudizio di ottemperanza, notificare la sentenza in forma esecutiva e attendere il decorso di 120 giorni ex art. 14 d.P.R. n. 669/1996, come se si trattasse di esecuzione forzata civile. Il ricorrente ha quindi dedotto che, nel processo tributario, per l'azione di ottemperanza è sufficiente la messa in mora dell'amministrazione e il decorso di 30 giorni, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza nel contenzioso tributario è distinto, anche se concorrente, rispetto all'esecuzione forzata civile: esso non mira all'esecuzione coattiva del titolo, ma a rendere effettivo il comando del giudicato. Ne consegue che non si applica il termine di 120 giorni previsto per le procedure esecutive; l'unica condizione per proporre l'ottemperanza è il decorso di 30 giorni dalla messa in mora dell'amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Poiché il giudice tributario aveva applicato una regola giuridica erronea, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    secondo comma, ultima parte

    nel processo tributario l'ottemperanza è proponibile dopo il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; non è necessario attivare la procedura esecutiva civile

  • art. 14 d.P.R. n. 669/1996

    il termine ivi previsto opera per le sole procedure esecutive e non si applica al giudizio di ottemperanza tributaria

  • art. 44, comma 3, D.L. n. 269/2003

    norma richiamata nel motivo di ricorso a sostegno della disciplina invocata dal contribuente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza è un rimedio autonomo rispetto all'esecuzione forzata civile e serve a rendere effettivo il giudicato, non a conseguire l'esecuzione coattiva del titolo.
  • Per proporre l'azione di ottemperanza contro l'amministrazione non occorre la notifica della sentenza in forma esecutiva né il rispetto dei termini previsti per le procedure esecutive civili; è sufficiente la messa in mora dell'ente e il decorso di trenta giorni.
  • Quando il giudice di merito subordina l'ammissibilità dell'ottemperanza a presupposti estranei alla disciplina tributaria speciale, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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