Cassazione Civile, Ordinanza n. 15423/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di primo grado resa nei confronti dell'ente resistente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 435 e 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione, ma disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, affermando che l'eventuale mancanza di notifica era stata comunque sanata dalla costituzione dell'appellato. Il ricorso, dunque, contestava la regola applicata dal giudice di merito in tema di omessa notificazione dell'appello nel rito del lavoro e la conseguente improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ha affermato che, nel rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza integra un vizio insanabile e comporta la chiusura del processo in rito, senza che il giudice possa assegnare un termine per la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La costituzione dell'appellato rileva soltanto nei casi di nullità della notificazione, non quando la notificazione sia omessa o inesistente. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro l'appello richiede la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza; la loro omissione comporta improcedibilità.
Il motivo lo invocava come violato, ma la Corte non ha ravvisato omessa pronuncia rilevante, essendo corretta la declaratoria di improcedibilità.
art. 111 Cost.
ragionevole durata del processo
Il principio di ragionevole durata giustifica un'interpretazione rigorosa che non consente di prolungare il processo mediante la rinnovazione di una notificazione omessa o inesistente.
Nel rito del lavoro non consente di assegnare all'appellante un termine perentorio per rinnovare una notifica mai eseguita, quando l'atto sia omesso o inesistente.
La rinnovazione è ammissibile solo in caso di nullità della notificazione, non quando la notificazione sia del tutto mancante o giuridicamente inesistente.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina processuale dell'improcedibilità nei casi di notificazione omessa.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti senza esito favorevole, poiché la regola dell'improcedibilità è stata reputata compatibile con le esigenze del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza determina improcedibilità dell'impugnazione, anche se l'appello è stato tempestivamente proposto e depositato.
- La rinnovazione ex art. 291 c.p.c. è ammessa solo quando la notificazione sia nulla; se la notificazione è omessa o inesistente, il giudice non può assegnare un termine per sanare l'atto.
- La costituzione dell'appellato sana la sola nullità della notificazione, non la sua totale mancanza o inesistenza giuridica.
- Nel bilanciamento processuale, la ragionevole durata del processo e l'esigenza di consolidamento in tempi brevi della decisione di primo grado giustificano una disciplina rigorosa dell'appello nel rito del lavoro.
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