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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24900/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché riproduce censure già dedotte in appello e non introduce una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma tende soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava un vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente il dolo, e il ricorso mirava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. La Corte di cassazione rileva però che i giudici di merito avevano motivato il dolo valorizzando la consapevole falsa attestazione di un requisito inesistente, la residenza decennale, utilizzata per ottenere un beneficio non spettante; la censura era quindi ritenuta generica, reiterativa di doglianze già disattese in appello e, soprattutto, diretta a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    È il titolo di reato oggetto della contestazione; la Corte considera sufficiente, sul piano motivazionale, la dimostrazione della consapevole falsità del requisito dichiarato per ottenere il beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare in modo pedissequo le censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il dolo può essere desunto dalla consapevole indicazione di un requisito in realtà inesistente, ove tale difformità escluda l'errore e mostri la volontà della condotta.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico e pedissequo le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mera contestazione dell'elemento soggettivo, quando si traduca in una diversa lettura dei fatti e delle prove, integra una censura di merito non deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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