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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29220/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2024 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 05/02/2024, la quale aveva rigettato la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per i reati di cui agli artt. 479, 515-ter e 318 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduce vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati, sostenendo che tali pericoli sono cessati o attenuati alla luce della condanna in primo grado, dell'incensuratezza e del tempo trascorso (detenzione domiciliare da oltre un anno).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le valutazioni del Tribunale siano logiche e coerenti con le risultanze istruttorie e ha richiamato principi consolidati: il mero decorso del tempo non è di per sé fattore attenuante delle esigenze cautelari; le questioni già decise in sede di riesame non possono essere riproposte senza elementi nuovi (efficacia preclusiva endoprocessuale). Non sono stati ravvisati elementi nuovi idonei a giustificare la revoca o sostituzione della misura, posto che l'unico elemento sopravvenuto è la condanna in primo grado alla pena di anni quattro e mesi sei. Inoltre, la censura relativa al pericolo di inquinamento è ritenuta non rilevante perché le esigenze cautelari erano state individuate con riferimento al pericolo di reiterazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato quale base procedimentale per l'adozione dell'atto impugnato (possibilità di riesame da parte del Tribunale).

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura; tuttavia il mero decorso del tempo non è sufficiente senza elementi nuovi sopravvenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la statuizione che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma e delle spese processuali.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137 (prorogato e modificato da successive norme)

    Richiamato per giustificare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, in ragione delle norme emergenziali e delle proroghe successive.

  • artt. 479, 515-ter e 318 cod. pen.

    Reati per cui è stata applicata la misura cautelare; la pluralità dei reati di corruzione è stata ritenuta elemento indicativo del pericolo di reiterazione.

  • Cass. Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018 (Ben Aicha)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il mero decorso del tempo non esaurisce la sua valenza attenuante delle esigenze cautelari.

  • Cass. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Richiamata per il principio dell'efficacia preclusiva endoprocessuale: questioni già decise non possono essere riproposte in assenza di nuovi elementi.

  • Cass. Sez.2, n. 12807 del 19/02/2020 (Barbaro)

    Richiamata per il principio che solo il tempo decorso dall'applicazione o esecuzione della misura può costituire elemento rilevante se accompagnato da fatti nuovi sopravvenuti.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo, da solo, non giustifica la revoca o la sostituzione di una misura cautelare: occorrono elementi nuovi e significativi sopravvenuti dall'applicazione della misura.
  • Una questione cautelare già esaminata e decisa in sede di riesame non può essere riproposta senza che emergano fatti o circostanze nuovi rispetto a quelli già valutati (efficacia preclusiva endoprocessuale).
  • La pronuncia di condanna in primo grado, se isolata e non accompagnata da altri elementi nuovi, non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione o altre esigenze cautelari.
  • Se le esigenze cautelari sono state fondate specificamente sul pericolo di reiterazione, le censure relative ad altri profili (es. inquinamento probatorio) sono irrilevanti se non supportate da elementi concreti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e somma a titolo di ammenda), quindi le impugnazioni ripetute e prive di novità possono avere un costo.

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