Cassazione Penale, Sentenza n. 29220/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2024 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 05/02/2024, la quale aveva rigettato la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente per i reati di cui agli artt. 479, 515-ter e 318 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduce vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati, sostenendo che tali pericoli sono cessati o attenuati alla luce della condanna in primo grado, dell'incensuratezza e del tempo trascorso (detenzione domiciliare da oltre un anno).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le valutazioni del Tribunale siano logiche e coerenti con le risultanze istruttorie e ha richiamato principi consolidati: il mero decorso del tempo non è di per sé fattore attenuante delle esigenze cautelari; le questioni già decise in sede di riesame non possono essere riproposte senza elementi nuovi (efficacia preclusiva endoprocessuale). Non sono stati ravvisati elementi nuovi idonei a giustificare la revoca o sostituzione della misura, posto che l'unico elemento sopravvenuto è la condanna in primo grado alla pena di anni quattro e mesi sei. Inoltre, la censura relativa al pericolo di inquinamento è ritenuta non rilevante perché le esigenze cautelari erano state individuate con riferimento al pericolo di reiterazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato quale base procedimentale per l'adozione dell'atto impugnato (possibilità di riesame da parte del Tribunale).
Interpretato nel senso che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura; tuttavia il mero decorso del tempo non è sufficiente senza elementi nuovi sopravvenuti.
Applicato per la statuizione che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento di una somma e delle spese processuali.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137 (prorogato e modificato da successive norme)
Richiamato per giustificare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, in ragione delle norme emergenziali e delle proroghe successive.
artt. 479, 515-ter e 318 cod. pen.
Reati per cui è stata applicata la misura cautelare; la pluralità dei reati di corruzione è stata ritenuta elemento indicativo del pericolo di reiterazione.
Cass. Sez.1, n. 19818 del 23/03/2018 (Ben Aicha)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il mero decorso del tempo non esaurisce la sua valenza attenuante delle esigenze cautelari.
Cass. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Richiamata per il principio dell'efficacia preclusiva endoprocessuale: questioni già decise non possono essere riproposte in assenza di nuovi elementi.
Cass. Sez.2, n. 12807 del 19/02/2020 (Barbaro)
Richiamata per il principio che solo il tempo decorso dall'applicazione o esecuzione della misura può costituire elemento rilevante se accompagnato da fatti nuovi sopravvenuti.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo, da solo, non giustifica la revoca o la sostituzione di una misura cautelare: occorrono elementi nuovi e significativi sopravvenuti dall'applicazione della misura.
- Una questione cautelare già esaminata e decisa in sede di riesame non può essere riproposta senza che emergano fatti o circostanze nuovi rispetto a quelli già valutati (efficacia preclusiva endoprocessuale).
- La pronuncia di condanna in primo grado, se isolata e non accompagnata da altri elementi nuovi, non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione o altre esigenze cautelari.
- Se le esigenze cautelari sono state fondate specificamente sul pericolo di reiterazione, le censure relative ad altri profili (es. inquinamento probatorio) sono irrilevanti se non supportate da elementi concreti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e somma a titolo di ammenda), quindi le impugnazioni ripetute e prive di novità possono avere un costo.
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