Cassazione Civile, Ordinanza n. 11153/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalle domande di risarcimento del danno proposte da alcuni docenti di religione cattolica contro il Ministero, deducendo l'abuso della reiterazione di contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello di Potenza aveva confermato il rigetto, ritenendo, in sostanza, che il regime speciale della legge n. 186 del 2003 e la peculiarità dell'organico degli insegnanti di religione giustificassero la reiterazione dei contratti. Con il primo motivo di ricorso i docenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 186 del 2003, della direttiva 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che i contratti annuali coprivano posti stabilmente funzionanti e che non esistevano ragioni idonee a giustificare rinnovi senza limiti di numero e durata; hanno anche contestato la rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alla maggiore flessibilità dell'organico e al mantenimento degli scatti di anzianità. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, hanno dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., connessa a una questione di costituzionalità, ma tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato e i principi enunciati in precedenti arresti, anche alla luce della giurisprudenza della CGUE. Ha affermato che, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, costituisce abuso la reiterazione per oltre tre annualità scolastiche di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità, in mancanza di concorsi triennali, nonché l'utilizzazione discontinua per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno quando la durata complessiva superi le tre annualità. Ha inoltre precisato che in tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, senza trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La legge speciale sul reclutamento dei docenti di religione cattolica non consente di escludere l'abuso da reiterazione dei contratti a termine oltre il limite triennale, né di derogare alla disciplina eurounitaria sulla successione dei contratti a termine in modo incompatibile con essa.
Direttiva 1999/70/CE
La disciplina interna deve essere interpretata in modo conforme alla clausola sull'abuso nella successione di contratti a tempo determinato; la reiterazione oltre il triennio senza concorsi triennali integra abuso.
È richiamato come normativa di recepimento della direttiva sul lavoro a termine, da applicarsi in chiave di interpretazione adeguatrice.
Costituisce parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
È richiamato quale disciplina successiva che riproduce il criterio risarcitorio applicabile al danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
La censura relativa all'onere della prova è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo; la Corte ha comunque osservato che, per i contratti infrannuali giustificati da causali specifiche, l'onere di provare la legittimità della causale grava sul Ministero.
È richiamato per legittimare il rinvio ai precedenti conformi già enunciati dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione automatica o senza soluzione di continuità dei contratti per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorsi triennali, integra abuso della contrattazione a termine.
- Integra altresì abuso l'utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
- Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il docente ha diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno provato.
- Nel settore considerato non opera la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato quale rimedio all'abuso; il rimedio è risarcitorio.
- Quando il contratto a termine è giustificato da una causale specifica e contestata, incombe sull'amministrazione datrice di lavoro la prova della legittimità della causale stessa, la quale, se dimostrata, esclude il computo del contratto ai fini dell'abuso.
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