Cassazione Penale, Sentenza n. 10481/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a seguito dell'applicazione, dal 13/02/2018, della custodia in carcere per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990), con permanenza in carcere fino al 22/12/2018 e successive misure sostitutive. In primo grado alcuni reati sono stati assolti perché il fatto non sussiste e altri sono stati dichiarati non doversi procedere o estinti per prescrizione. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'appello di rigettare l'istanza di riparazione, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'obbligo di valutare la sussistenza di condotte ostative alla nascita del diritto, nonché la mancata considerazione delle richieste difensive di revoca o sostituzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando la misura cautelare è basata su più imputazioni, il proscioglimento per prescrizione o per altre cause di una parte delle imputazioni non dà diritto all'indennizzo se permane almeno una contestazione autonomamente idonea a giustificare la compressione della libertà. Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorrente ha beneficiato della prescrizione senza rinunciarvi per ottenere una sentenza di merito assolutoria: tale scelta esclude la possibilità di successivamente ottenere l'indennizzo salvo i casi in cui la detenzione abbia soverchiato la pena che in astratto sarebbe stata inflitta per il reato rimasto. La Corte ha dunque ritenuto legittima la misura cautelare e la sua durata in relazione ai titoli di reato ancora rilevanti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
reato associativo (mafia) contestato e richiamato come titolo possibile per giustificare la misura cautelare
norma sulla disciplina delle sanzioni per lo spaccio; la sua applicazione e la relativa rilevanza edittale hanno contribuito a ritenere legittima la misura cautelare
reato aggravato di cui il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussiste per alcune imputazioni
disciplinante il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: la giurisprudenza interpreta che il diritto è subordinato all'assoluzione o al proscioglimento nel merito salvo eccezioni (es. ingiustizia formale) e che il proscioglimento per prescrizione può escludere l'ingiustizia della detenzione
norma richiamata dal ricorrente in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la mancata accoglienza delle richieste di revoca fosse giustificata dalla sussistenza di uno o più titoli idonei a sostenere la misura
riferimento alla normativa sulla rinuncia alla prescrizione: il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione, scelta che ha impedito di ottenere una sentenza di merito assolutoria utile per la riparazione
richiamato in rapporto alla valutazione delle cause che determinano il proscioglimento e alla limitata valutazione di merito richiesta nel caso di proscioglimento per prescrizione
Corte Cost. sent. n. 219/2008
richiamata per confermare che la legge delega non voleva introdurre una riparabilità generale senza limiti; la Consulta ha spiegato che il diritto all'indennizzo deve essere valutato con criteri che distinguono i casi e non automaticamente riconosciuto per ogni proscioglimento
Massime di principio
- Se la misura cautelare è fondata su più imputazioni, il proscioglimento (anche non di merito) di alcune non garantisce il diritto all'indennizzo se resta almeno una imputazione autonomamente idonea a legittimare la custodia.
- La scelta dell'imputato di non rinunciare alla prescrizione (cioè di lasciare estinguere i reati) può escludere successivamente la possibilità di ottenere la riparazione: per preservare la domanda di indennizzo occorre ottenere una sentenza assolutoria di merito o rinunciare alla prescrizione.
- Il proscioglimento per prescrizione comporta comunque una valutazione di merito (seppur limitata) che può escludere la 'ingiustizia' della detenzione cautelare.
- Il concetto di 'ingiustizia formale' è una eccezione ristretta: per ottenere l'indennizzo in presenza di proscioglimenti occorre dimostrare che la detenzione era illegittima per vizi originari nella legittimazione della misura.
- Per chi subisce cautela basata su più titoli, è cruciale valutare tempestivamente la strategia processuale (rinuncia o non rinuncia alla prescrizione) perché influisce sulla possibilità di ottenere futuro ristoro per ingiusta detenzione.
- La Corte deve motivare in che misura le imputazioni residue erano idonee a giustificare la custodia e se la durata della detenzione ha ecceduto la pena che in astratto sarebbe potuta essere inflitta per il reato rilevante.
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