Cassazione Civile, Ordinanza n. 24167/2019 del 27/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi del medico)
La controversia
Una paziente aveva convenuto la struttura sanitaria presso cui era stata operata per l’inserimento di una protesi all’anca, chiedendo il risarcimento dei danni attribuiti alla non corretta esecuzione dell’intervento da parte del medico. La struttura aveva chiamato in causa il chirurgo, chiedendo manleva e regresso. Il Tribunale di Forlì aveva dichiarato solidalmente responsabili la struttura e il medico e li aveva condannati a risarcire la paziente per circa Euro 122.000, senza pronunciarsi sulle domande interne di manleva e regresso. In parziale accoglimento dell’appello della struttura, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1135/2018 depositata il 30 aprile 2018, aveva condannato il medico a pagare alla struttura Euro 73.409,65, ritenendo che nei rapporti interni il danno fosse riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del chirurgo e che questi non avesse dimostrato né adeguatamente indicato profili di responsabilità della clinica. Gli eredi del medico hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno contestato il richiamo all’art. 2049 c.c. anziché all’art. 2055 c.c., sostenendo, sulla base di circostanze fattuali, che fosse configurabile una responsabilità diretta della struttura; con il secondo hanno denunciato la violazione delle regole sull’onere della prova, per avere la Corte d’Appello posto a carico del medico la prova della corresponsabilità della clinica.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché le relative contestazioni erano esclusivamente fattuali. Ha accolto il secondo: quando la struttura sanitaria, dopo avere agito in giudizio contro il paziente danneggiato, domanda in regresso al chirurgo l’accertamento della sua responsabilità esclusiva e il rimborso di quanto pagato, spetta alla struttura che agisce in regresso provare tale esclusiva responsabilità; non grava invece sul medico chiamato l’onere di individuare specifiche cause di responsabilità della clinica per contrastare, in tutto o in parte, il regresso. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1228 c.c.
Laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’interno della struttura stessa, sostenga che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, ed in regresso nei confronti del chirurgo, affinchè, nei rapporti interni si accerti l’esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità dell’altro soggetto.
La responsabilità esterna della struttura sanitaria per il fatto del soggetto del cui operato si avvale non determina automaticamente, nei rapporti interni, la responsabilità esclusiva del chirurgo. La struttura che chiede il regresso deve provare che il danno sia imputabile esclusivamente al chirurgo.
art. 2049 c.c.
Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che illegittimamente sarebbe stato evocato l’art. 2049 c.c. e non l’art. 2055 c.c. che disciplina l’ipotesi di concorso nel fatto dannoso. Tuttavia argomentano solo su circostanze di fatto, dalle quali si ricaverebbe che fosse configurabile anche una responsabilità diretta della clinica, per fatto proprio, nel cattivo esito della operazione chirurgica.
La Corte non ha deciso nel merito la corretta applicabilità dell’art. 2049 c.c.; ha dichiarato inammissibile la censura perché fondata su contestazioni esclusivamente fattuali.
art. 2055 c.c.
Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che illegittimamente sarebbe stato evocato l’art. 2049 c.c. e non l’art. 2055 c.c. che disciplina l’ipotesi di concorso nel fatto dannoso. Tuttavia argomentano solo su circostanze di fatto, dalle quali si ricaverebbe che fosse configurabile anche una responsabilità diretta della clinica, per fatto proprio, nel cattivo esito della operazione chirurgica.
La Corte richiama l’art. 2055 c.c. quale norma invocata per disciplinare il concorso nel fatto dannoso, ma non ne esamina l’applicabilità sostanziale, poiché il primo motivo è inammissibile in quanto basato su circostanze di fatto.
Massime di principio
- Quando, nei rapporti interni tra coobbligati solidali, una struttura sanitaria chiede al chirurgo il regresso per l’intero importo corrisposto al paziente, allegando che il danno è dovuto esclusivamente all’imperizia del professionista, grava sulla struttura attrice in regresso l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del chirurgo.
- Il soggetto chiamato in regresso non è tenuto a individuare e provare specifiche cause di responsabilità del richiedente per ottenere il rigetto, totale o parziale, della domanda; la prova dell’esclusiva responsabilità dell’altro coobbligato resta a carico di chi esercita il regresso.
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