Cassazione Civile, Ordinanza n. 24591/2019 del 02/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La banca aveva ottenuto dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo nei confronti dei correntisti per euro 179.554,75, oltre interessi all’8,75%. L’opposizione è stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 430/2015 depositata il 27 gennaio 2015, ha confermato tale esito. I correntisti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe accolto una nuova eccezione della banca circa l’irrilevanza dell’eventuale invalidità di un precedente rapporto di conto corrente, distinto da quello posto a fondamento del decreto; 2) nullità del contratto per difetto di forma scritta, in ragione della mancata sottoscrizione della banca; 3) nullità per usurarietà, contestando l’esclusione della commissione di massimo scoperto (CMS) dal calcolo del tasso effettivo globale; 4) violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, sostenendo che gli interessi ultralegali non fossero validamente pattuiti per iscritto; 5) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e difetto di specifica approvazione scritta della relativa clausola, oltre alla dedotta impossibilità per la delibera CICR di derogare all’art. 1283 c.c.; 6) nullità della clausola sulla CMS per indeterminatezza, per asserita mancata specificazione delle modalità di applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e sei i motivi. Il primo è infondato: l’irrilevanza dell’eventuale invalidità del rapporto precedente è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c. Il secondo è infondato: nei contratti bancari la mancata sottoscrizione della banca non determina, da sola, nullità per difetto della forma scritta quando comportamenti concludenti dell’istituto dimostrano la volontà di avvalersi del contratto predisposto e sottoscritto dal cliente. Il terzo è infondato, pur con correzione della motivazione della Corte d’appello: per i rapporti anteriori al 1° gennaio 2010, interessi e CMS vanno confrontati separatamente con le rispettive soglie, su base trimestrale, compensando l’eventuale eccedenza della CMS con il margine residuo sugli interessi; nel caso concreto, il tasso degli interessi era sotto soglia e la CMS applicata dello 0,625% trimestrale era inferiore alla CMS-soglia dello 0,76%. Il quarto è infondato, perché la validità formale del contratto si estende alla clausola sugli interessi ultralegali, specificamente pattuita per iscritto nel contratto sottoscritto dal cliente. Il quinto è infondato: la capitalizzazione trimestrale era reciproca e la relativa clausola era stata specificamente approvata per iscritto; l’art. 120 TUB, nel testo richiamato dalla decisione, autorizza la deroga alla disciplina codicistica alle condizioni previste e la delibera CICR ne attua il principio di pari periodicità. Il sesto è infondato: la clausola indicava la percentuale della CMS, pari allo 0,625%, e la base di calcolo, costituita dal saldo liquido debitore più alto del periodo di liquidazione; le incertezze dedotte attengono all’interpretazione e non integrano indeterminatezza strutturale, né era stata formulata una specifica censura sulle modalità concrete di applicazione. La banca è risultata vittoriosa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La irrilevanza dell’eventuale invalidità del rapporto di conto corrente anteriore rispetto a quello su cui risulta fondato il decreto opposto integra infatti una mera difesa onde non sussiste la dedotta violazione dell’artt. 345 c.p.c., che concerne le sole eccezioni in senso stretto, vale a dire quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d’ufficio(ex multis, Cass. 31638/2018).
La preclusione prevista dall’art. 345 c.p.c. riguarda le eccezioni in senso stretto; non investe una mera difesa con cui si deduce l’irrilevanza dell’invalidità di un rapporto diverso da quello posto a fondamento della domanda monitoria.
art. 1350, n. 13, c.c.
La Corte non riconosce la nullità del contratto per difetto di forma sulla base della mancata sottoscrizione della banca; la regola applicata è esposta con riferimento all’art. 117, comma 3, TUB.
art. 117, comma 3, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB)
Secondo il recente indirizzo di questa Corte, infatti, in materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3.
Il requisito di forma scritta del contratto bancario non impone, in ogni caso, la sottoscrizione del documento da parte della banca: la sua omissione non determina nullità quando comportamenti concludenti dell’istituto dimostrano la volontà di avvalersi del contratto.
L. n. 108/1996, artt. 1 e 2
Secondo il recente arresto delle Sez. U. di questa Corte, in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi (come nel caso di specie), in tutto o in parte nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis (inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009), al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonchè della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi della L. n. 108 del 2008, art. 2, comma 1, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Nei rapporti in tutto o in parte anteriori al 1° gennaio 2010, la verifica dell’usura richiede il confronto separato del TEG con il tasso soglia e della CMS applicata con la CMS-soglia; l’eventuale eccedenza della CMS può essere compensata con il margine residuo degli interessi entro soglia.
D.L. n. 185/2008, art. 2-bis, convertito dalla L. n. 2/2009
Secondo il recente arresto delle Sez. U. di questa Corte, in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi (come nel caso di specie), in tutto o in parte nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis (inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009), al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonchè della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi della L. n. 108 del 2008, art. 2, comma 1, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
La decisione assume il 1° gennaio 2010 quale data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate e applica, per i periodi anteriori, il criterio di confronto separato tra interessi e CMS, con compensazione dell’eventuale eccedenza secondo il margine residuo degli interessi.
L. n. 108/1996, art. 2, comma 1
Tale operazione dev’essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, (Cass. Sez. U. n. 16303/2018).
Il confronto delle soglie deve essere effettuato trimestre per trimestre, utilizzando valori medi rilevati con la stessa periodicità; la CMS praticata e la CMS-soglia devono quindi essere confrontate su basi temporali omogenee.
art. 1284 c.c.
La validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali, pattuiti alla clausola n. 7 contenuta nel contratto sottoscritto dal cliente.
La clausola sugli interessi ultralegali rispetta il requisito formale quando è contenuta nel contratto sottoscritto dal cliente; l’assenza della sottoscrizione della banca non determina, per ciò solo, la nullità della pattuizione.
art. 117, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB)
La validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali, pattuiti alla clausola n. 7 contenuta nel contratto sottoscritto dal cliente.
Il requisito di forma scritta previsto per il contratto bancario si estende alle sue clausole, inclusa quella relativa agli interessi ultralegali; nel caso esaminato la clausola era contenuta nel documento sottoscritto dal cliente.
art. 1283 c.c.
Quanto alla dedotta illegittimità della Delib. CICR è al riguardo sufficiente rilevare che è l’art. 120 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2 (e dunque una disposizione di legge che ha lo stesso rango della disposizione dell’art. 1283 c.c.) a prevedere la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni ivi stabilite, delegando alla al CICR, l’attuazione, realizzata con la Delib. su citata, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
La disciplina codicistica dell’anatocismo può essere derogata alle condizioni previste dall’art. 120 TUB; la deroga deriva dalla disposizione legislativa, mentre la delibera CICR ne attua il principio di pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
D.Lgs. n. 385/1993, art. 120
Quanto alla dedotta illegittimità della Delib. CICR è al riguardo sufficiente rilevare che è l’art. 120 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2 (e dunque una disposizione di legge che ha lo stesso rango della disposizione dell’art. 1283 c.c.) a prevedere la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni ivi stabilite, delegando alla al CICR, l’attuazione, realizzata con la Delib. su citata, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
L’art. 120 TUB, nel testo richiamato dalla decisione, consente la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni previste dalla legge e delega al CICR l’attuazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione.
D.Lgs. n. 342/1999, art. 25, comma 2
Quanto alla dedotta illegittimità della Delib. CICR è al riguardo sufficiente rilevare che è l’art. 120 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2 (e dunque una disposizione di legge che ha lo stesso rango della disposizione dell’art. 1283 c.c.) a prevedere la deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni ivi stabilite, delegando alla al CICR, l’attuazione, realizzata con la Delib. su citata, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
La disposizione che ha modificato l’art. 120 TUB attribuisce base legislativa alla deroga alla disciplina codicistica dell’anatocismo alle condizioni stabilite, rimettendo al CICR l’attuazione del principio di pari periodicità.
Delibera CICR 9 febbraio 2000
La Corte ha accertato che il contratto prevedeva, alla clausola n. 7 la capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità e tale clausola, come risulta del resto dallo stesso contenuto del ricorso, era stata specificamente approvata per iscritto dal cliente, non già con riferimento generico e cumulativo alla diverse previsioni contrattuali, ma con specifico riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità, in conformità alla già citata Delib. CICR del 2000.
La capitalizzazione trimestrale è stata ritenuta legittima nel caso concreto perché reciproca, conforme alla delibera CICR e oggetto di specifica approvazione scritta da parte del cliente.
art. 1346 c.c.
Nel contratto è infatti stabilita la percentuale (0,625%) e la base di calcolo, vale a dire il saldo liquido debitore più alto nel periodo oggetto di liquidazione: la commissione veniva calcolata, nella misura stabilita (0,625) e su base trimestrale, sul picco dello scoperto utilizzato dal correntista.
La clausola sulla CMS è determinabile quando indica la percentuale e la base di calcolo; la Corte ha ritenuto che tali elementi fossero presenti e sufficienti a escludere una nullità strutturale per indeterminatezza.
D.Lgs. n. 385/1993, art. 117, comma 4
Nel contratto è infatti stabilita la percentuale (0,625%) e la base di calcolo, vale a dire il saldo liquido debitore più alto nel periodo oggetto di liquidazione: la commissione veniva calcolata, nella misura stabilita (0,625) e su base trimestrale, sul picco dello scoperto utilizzato dal correntista.
La Corte ha escluso l’indeterminatezza della pattuizione della CMS perché il contratto identificava la misura e la base di calcolo della commissione.
artt. 1362-1371 c.c.
I dedotti profili di incertezza non integrano dunque una strutturale nullità della clausola per indeterminatezza, ma appaiono piuttosto riconducibili a problemi interpretativi del contenuto della clausola, da risolversi alla stregua degli ordinari criteri previsti dagli artt. 1362 -1371 c.c., fermo restando che non viene fatta valere alcuna specifica censura in ordine alla concrete modalità applicative della clausola da parte della banca.
Le incertezze sul contenuto di una clausola non comportano automaticamente nullità per indeterminatezza: se gli elementi essenziali sono individuabili, le questioni residue vanno affrontate con gli ordinari criteri di interpretazione contrattuale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, l’eccezione in senso stretto è soggetta alle relative preclusioni; non vi rientra una mera difesa volta a sostenere l’irrilevanza dell’invalidità di un rapporto diverso da quello posto a fondamento della domanda.
- Nei contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non comporta di per sé nullità per difetto della forma scritta quando il cliente abbia sottoscritto il contratto e comportamenti concludenti dell’istituto dimostrino la volontà di avvalersene.
- Per i rapporti di conto corrente anteriori al 1° gennaio 2010, la verifica dell’usura richiede il confronto separato, trimestre per trimestre, del TEG con il tasso soglia e della CMS con la CMS-soglia; l’eventuale eccedenza della commissione può essere compensata con il margine residuo degli interessi entro soglia. I valori comparati devono essere omogenei quanto alla periodicità.
- La clausola sugli interessi ultralegali contenuta nel contratto bancario sottoscritto dal cliente soddisfa il requisito formale anche se manca la sottoscrizione della banca, secondo il criterio funzionale di forma applicato dalla decisione.
- La capitalizzazione degli interessi in conto corrente è stata ritenuta valida nel caso esaminato quando la clausola prevedeva pari periodicità per interessi attivi e passivi, era conforme alla delibera CICR applicabile ed era stata specificamente approvata per iscritto dal cliente; la base della deroga all’art. 1283 c.c. è individuata nell’art. 120 TUB.
- Una clausola che determina la CMS indicando percentuale e base di calcolo non è strutturalmente indeterminata; eventuali dubbi sul suo contenuto appartengono all’interpretazione contrattuale, salvo una specifica contestazione delle modalità concrete di applicazione.
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