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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27243/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato quindi la sentenza di appello che aveva riformato la liquidazione delle spese di primo grado, riconoscendo un valore della causa pari a euro 2.096,00 e non indeterminabile. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta su due porzioni di terreno recintate e adibite ad orto, oltre a una connessa domanda possessoria di reintegrazione/ripristino, entrambe respinte in primo grado con condanna dell'attore al rilascio delle aree e al pagamento delle spese. In appello veniva impugnato soltanto il capo sulle spese: il giudice di secondo grado riduceva la liquidazione, ritenendo la causa di valore pari a euro 2.096,00 sulla base degli atti e non di valore indeterminabile. I ricorrenti per cassazione censuravano tale decisione con due motivi: 1) violazione dell'art. 15 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di reddito dominicale/rendita catastale autonomamente riferibili alle porzioni controverse e di elementi attendibili di stima, la causa doveva considerarsi di valore indeterminabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che il giudice d'appello avrebbe trascurato l'errore nell'indicazione catastale di una delle particelle e, quindi, il diverso valore catastale della particella corretta. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi, affermando che il giudice di merito aveva legittimamente ricostruito il valore della controversia dagli atti (estensione delle porzioni, destinazione agricola, dati catastali delle particelle maggiori di cui facevano parte e canone annuo di affitto del lotto più ampio), mentre la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato non incide sul valore della causa; inoltre, l'asserito errore catastale non costituiva fatto storico decisivo, né risultava oggetto di discussione rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.c.

    Il valore delle cause relative a beni immobili si determina, quando possibile, in base ai criteri legali del valore catastale/reddito dominicale; solo se tale valore non emerge dagli atti, la causa è di valore indeterminabile. La valutazione del valore emergente dagli atti è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se plausibile.

  • art. 360 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a censurare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito; l'omesso esame ex n. 5 richiede un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non una diversa lettura di dati documentali o di criteri di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali in base allo scaglione di valore individuato dal giudice.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto diritti reali su porzioni di immobili non autonomamente accatastate, il valore della causa può essere desunto dagli atti mediante criteri oggettivi collegati alla consistenza, ubicazione, destinazione e dati catastali dei cespiti maggiori di cui le porzioni fanno parte.
  • La qualificazione della causa come di valore indeterminabile ha natura residuale e opera solo quando, esaurita la lettura degli atti, manchino elementi idonei a consentire una stima razionale del valore.
  • La dichiarazione del valore resa dalla parte ai fini del contributo unificato non determina il valore della domanda e non vincola il giudice nella liquidazione delle spese processuali, avendo come destinatario il controllo di cancelleria.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri a contestare la stima del valore della causa compiuta dal giudice di merito è inammissibile se pretende una rivalutazione del fatto.
  • Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è sufficiente dedurre un errore nella valutazione di documenti o una diversa lettura di dati catastali: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo e realmente controverso.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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