Cassazione Penale, Ordinanza n. 07898/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la prova dell'elemento soggettivo del reato e dell'affermazione di responsabilità fosse insufficiente o illogica. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 56, comma 3, c.p., assumendo di avere volontariamente desistito dall'azione criminosa. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente riproduttivo di censure di merito già esaminate in appello, quindi estraneo ai limiti del giudizio di legittimità; quanto al secondo, lo ha giudicato manifestamente infondato perché la desistenza non era stata frutto di libera scelta, ma era dipesa da circostanze esterne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla responsabilità fosse una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la censura sulla desistenza fosse infondata perché la mancata consumazione del reato non era dovuta a volontaria interruzione dell'azione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e della prova.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ha escluso che vi fossero vizi sindacabili, valorizzando la doppia conforme e la motivazione congrua.
La desistenza è configurabile solo se la mancata consumazione dipende da una scelta volontaria, intesa come libertà interiore non condizionata da fattori esterni che rendano impossibile o troppo rischioso proseguire l'azione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi probatori né l'adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, completa e non illogica.
- Il motivo di ricorso è aspecifico e quindi inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La desistenza dal delitto presuppone una mancata prosecuzione dell'azione criminosa dovuta a scelta libera e non necessitata; non ricorre quando l'interruzione sia imposta o fortemente condizionata da circostanze esterne.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione del giudice di appello che richiami e recepisca quella di primo grado resta pienamente idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità, se supportata da pluralità di elementi probatori coerenti.
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