Cassazione Civile, Ordinanza n. 28780/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2002. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 43, terzo comma, l.fall., sostenendo che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato automaticamente interrotto per effetto della sua ammissione ad amministrazione straordinaria, intervenuta dopo la proposizione dell'appello e prima della scadenza del termine per la costituzione; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 111 Cost., assumendo di non essersi potuta difendere in appello e di non aver potuto partecipare all'udienza di discussione orale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto né prodotto il decreto di ammissione alla procedura concorsuale, né gli atti processuali da cui desumere la mancata notificazione del ricorso in appello o la mancata comunicazione dell'udienza; inoltre non era possibile supplire mediante esame del fascicolo d'ufficio, mancando la produzione degli atti rilevanti nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché fondato su un decreto di ammissione ad amministrazione straordinaria non trascritto né prodotto, con conseguente impossibilità di verificare sia la data di ammissione sia il regime normativo applicabile e la decorrenza dell'eventuale interruzione del processo; ha aggiunto che il fascicolo d'ufficio non poteva colmare la lacuna perché la società non aveva svolto difese in appello e quindi gli atti non risultavano prodotti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le deduzioni sulla mancata costituzione e sulla mancata partecipazione all'udienza erano sfornite di supporto documentale, mentre la mancata costituzione non attribuiva comunque diritto alla comunicazione dell'udienza. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
violazione dell'art. 43, terzo comma, I.fall.
L'eventuale interruzione automatica del giudizio per effetto dell'apertura della procedura concorsuale presuppone la dimostrata ricorrenza dei relativi fatti e del regime procedurale applicabile; senza il decreto di ammissione non è possibile verificare se e da quando il processo dovesse interrompersi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La nullità della sentenza per vizi processuali deve essere dedotta con ricorso specifico e autosufficiente, mediante puntuale indicazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 111 Cost.
violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost.
La censura sul contraddittorio richiede la dimostrazione concreta della lesione processuale lamentata; non basta una mera allegazione priva di supporto documentale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012
La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
È richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce un vizio processuale deve indicare e produrre gli atti e i documenti su cui fonda la censura, o riprodurne con precisione il contenuto essenziale.
- La denuncia di interruzione automatica del processo per sopravvenuta apertura di una procedura concorsuale non può essere accolta se non è documentata in modo completo la data dell'apertura della procedura e il regime concorsuale concretamente applicabile.
- La censura per violazione del contraddittorio richiede la prova specifica della mancata possibilità di difesa o partecipazione processuale; la mera allegazione della parte, senza supporto documentale, è insufficiente.
- La mancata costituzione in giudizio non implica di per sé il diritto alla comunicazione dell'udienza di discussione, se la disciplina processuale non lo prevede in relazione alla concreta posizione processuale della parte.
- In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
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