Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 154/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di proroga dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, con ordine di rientro immediato presso la sede di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di proroga dell’assegnazione temporanea, nonché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il parere contrario del Compartimento della Polizia Stradale. In sede cautelare ha contestato, in particolare, l’insufficienza della motivazione e dell’istruttoria circa le esigenze organizzative e di servizio, la mancata considerazione delle precedenti assegnazioni temporanee, il surplus di unità nel ruolo di appartenenza e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per asserita introduzione, nel provvedimento finale, di fatti o ragioni nuovi rispetto al preavviso di rigetto. L’amministrazione ha giustificato il diniego con la carenza di organico complessiva del Reparto, pari a 6 unità su 49 previste, e con la necessità di assicurare i turni di pattugliamento sull’autostrada A2 “Mediterraneo”.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per ritenuta carenza, prima facie, del fumus boni iuris. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, fondata sulla carenza di organico complessiva del Reparto e sulla necessità di utilizzare tutte le forze disponibili per garantire il pattugliamento dell’autostrada A2. Tali elementi sono stati considerati idonei a evidenziare specifiche ragioni di servizio e l’infungibilità della posizione del ricorrente presso il Reparto di appartenenza. Il Collegio ha ritenuto non decisivo il precedente accordo di altre assegnazioni temporanee, poiché il prolungamento richiesto avrebbe prodotto una maggiore criticità organizzativa e le precedenti assegnazioni erano state giustificate da esigenze puntuali. È stata inoltre ritenuta irrilevante, in assenza di più specifiche allegazioni, la presenza di un surplus di unità nel ruolo del ricorrente, poiché la criticità riguardava il Reparto nel suo complesso e l’organizzazione dei turni e delle pattuglie. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non risultando introdotti nel provvedimento finale fatti nuovi o ragioni diverse da quelli esposti nel preavviso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    La proroga dell’assegnazione temporanea è stata valutata alla luce delle esigenze di servizio dell’amministrazione di appartenenza, con particolare rilievo alla carenza complessiva di organico e alla necessità di assicurare le funzioni istituzionali.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento finale non introduce fatti nuovi o ragioni diverse rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto e si fonda sulla medesima istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per carenza prima facie del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nel valutare una richiesta di proroga dell’assegnazione temporanea di un dipendente pubblico, l’amministrazione può fondare il diniego su esigenze organizzative riferite al reparto nel suo complesso, quali una significativa carenza di organico e la necessità di assicurare turni e servizi istituzionali essenziali, senza essere necessariamente vincolata alla sola consistenza numerica del ruolo specifico del dipendente.
  • La motivazione del diniego di proroga dell’assegnazione temporanea è sufficiente quando individua concretamente la carenza di personale, il servizio istituzionale da garantire e il nesso tra la permanenza del dipendente nella sede di appartenenza e l’effettiva copertura delle turnazioni necessarie.
  • Il precedente accoglimento di altre assegnazioni temporanee non impone all’amministrazione di concedere una successiva proroga, quando il prolungamento determina una maggiore criticità organizzativa o quando le precedenti assegnazioni erano state accordate in presenza di esigenze specifiche e puntualmente motivate.
  • La circostanza che nel ruolo specifico del dipendente vi sia un surplus di personale non è decisiva se la carenza riguarda l’organico complessivo del reparto e incide sull’organizzazione concreta dei turni e dei servizi; il dipendente deve allegare elementi puntuali idonei a dimostrare l’irrilevanza delle esigenze rappresentate dall’amministrazione.
  • Non viola l’art. 10-bis l. n. 241/1990 il provvedimento finale che conferma il diniego sulla base dei fatti e delle ragioni già esposti nel preavviso di rigetto, senza introdurre elementi nuovi o una diversa motivazione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.