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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37267/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto del 23/06/2021 che aveva confermato, in gran parte, la sentenza di primo grado che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Scevola responsabile di uso di atto falso e di falso per induzione in atto pubblico (per aver fatto risultare il trasferimento di proprietà di un veicolo con documentazione risultata falsa, consentendo il rilascio di un falso certificato di proprietà) e aveva rideterminato la pena in mesi sei di reclusione. Con tre motivi il ricorrente censurava: 1) la mancata prova del dolo e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico; 2) l'omesso riconoscimento della minima rilevanza del suo contributo ex art. 114 c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 3) l'eccessività della pena irrogata. In via subordinata, e poi nelle conclusioni scritte, il difensore ha chiesto l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura proponesse una ricostruzione alternativa dei fatti anziché criticare il percorso motivazionale della sentenza di merito e quindi non fosse devoluta alla Corte di legittimità; sul secondo motivo ha giudicato inammissibili le questioni relative all'art. 114 c.p. per mancata tempestiva e specifica deduzione in sede di impugnazione e ha ritenuto infondato il rilievo circa le attenuanti generiche perché richieste con formulazioni generiche in appello; sul terzo motivo lamentando l'eccessività della pena la Corte ha ritenuto mancasse una censura specifica e motivata della decisione sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione. La richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis è stata dichiarata inammissibile sia per subordine rispetto ai motivi principali inammissibili sia per tardività (presentata oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza) e per essere nuova rispetto ai motivi principali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176

    Norma che consente la presentazione di requisitoria o conclusioni scritte; richiamata per la presentazione delle conclusioni del P.G. e del difensore e per il sindacato sulla tempestività di atti presentati in cassazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile perché tardiva e non riconducibile ai motivi principali del ricorso

  • art. 114 cod. pen.

    Norma relativa al concorso di persone nel reato e all'apporto di minima rilevanza; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione non era stata dedotta con sufficiente specificità in grado di devolvere la materia alla Cassazione

  • artt. 192 e 125 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e all'onere di provare e argomentare; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse effettivamente censurato il percorso argomentativo dei giudici di merito ma avesse proposto una ricostruzione alternativa dei fatti

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite ai motivi proponibili in cassazione; richiamata per indicare i limiti della deduzione dei motivi

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; invocato in relazione alla censura sull'entità della pena, che è stata ritenuta generica e non specificamente motivata

  • art. 62 n. 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione a circostanze rilevanti alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura sull'eccesso di pena priva di adeguata specificazione

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma processuale menzionata in relazione alla motivazione della sentenza di merito; utilizzata nella doglianza sulla quantificazione della pena ma la Corte ha ritenuto la censura generica

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Termine per la presentazione delle conclusioni scritte prima dell'udienza in Cassazione (quindici giorni); la Corte ha rilevato che la richiesta ex art. 131-bis è stata depositata tardivamente rispetto a tale termine

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese e, in caso di conclamata infondatezza o manifesta inammissibilità, della somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000

  • art. 111 Cost.

    Principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale; richiamato in relazione alle censure sul vizio di motivazione e sulla regolarità del procedimento

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né propone ricostruzioni alternative dei fatti accertati in sede di merito: il ricorso deve censurare specificamente il percorso argomentativo dei giudici di merito o dimostrare un travisamento probatorio per essere ricevibile.
  • Questioni non tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di merito o non adeguatamente sviluppate nell'impugnazione sono tipicamente dichiarate inammissibili; motivi nuovi in cassazione devono essere collegati e derivare dai motivi principali.
  • Le doglianze sulla minima rilevanza del contributo nell'ambito di concorso di persone (art. 114 c.p.) devono essere dedotte con chiarezza e in sede opportuna; una deduzione generica non è sufficiente per ottenere sindacato in Cassazione.
  • Le censure sull'eccessività della pena richiedono una specifica illustrazione del vizio di diritto o di motivazione; affermazioni generiche sull'eccesso non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
  • Richieste di esclusione della punibilità ex art. 131-bis devono essere tempestive e riconducibili ai motivi principali del ricorso; se presentate tardivamente o come nuova materia, sono inammissibili.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese ma anche a somme alla Cassa delle ammende quando i motivi appaiono manifestamente inammissibili o frutto di colpa processuale.

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