Cassazione Penale, Sentenza n. 37267/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto del 23/06/2021 che aveva confermato, in gran parte, la sentenza di primo grado che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Scevola responsabile di uso di atto falso e di falso per induzione in atto pubblico (per aver fatto risultare il trasferimento di proprietà di un veicolo con documentazione risultata falsa, consentendo il rilascio di un falso certificato di proprietà) e aveva rideterminato la pena in mesi sei di reclusione. Con tre motivi il ricorrente censurava: 1) la mancata prova del dolo e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico; 2) l'omesso riconoscimento della minima rilevanza del suo contributo ex art. 114 c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 3) l'eccessività della pena irrogata. In via subordinata, e poi nelle conclusioni scritte, il difensore ha chiesto l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura proponesse una ricostruzione alternativa dei fatti anziché criticare il percorso motivazionale della sentenza di merito e quindi non fosse devoluta alla Corte di legittimità; sul secondo motivo ha giudicato inammissibili le questioni relative all'art. 114 c.p. per mancata tempestiva e specifica deduzione in sede di impugnazione e ha ritenuto infondato il rilievo circa le attenuanti generiche perché richieste con formulazioni generiche in appello; sul terzo motivo lamentando l'eccessività della pena la Corte ha ritenuto mancasse una censura specifica e motivata della decisione sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione. La richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis è stata dichiarata inammissibile sia per subordine rispetto ai motivi principali inammissibili sia per tardività (presentata oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza) e per essere nuova rispetto ai motivi principali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma che consente la presentazione di requisitoria o conclusioni scritte; richiamata per la presentazione delle conclusioni del P.G. e del difensore e per il sindacato sulla tempestività di atti presentati in cassazione
Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile perché tardiva e non riconducibile ai motivi principali del ricorso
Norma relativa al concorso di persone nel reato e all'apporto di minima rilevanza; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione non era stata dedotta con sufficiente specificità in grado di devolvere la materia alla Cassazione
artt. 192 e 125 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e all'onere di provare e argomentare; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse effettivamente censurato il percorso argomentativo dei giudici di merito ma avesse proposto una ricostruzione alternativa dei fatti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite ai motivi proponibili in cassazione; richiamata per indicare i limiti della deduzione dei motivi
Criteri per la determinazione della pena; invocato in relazione alla censura sull'entità della pena, che è stata ritenuta generica e non specificamente motivata
Richiamato in relazione a circostanze rilevanti alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura sull'eccesso di pena priva di adeguata specificazione
Norma processuale menzionata in relazione alla motivazione della sentenza di merito; utilizzata nella doglianza sulla quantificazione della pena ma la Corte ha ritenuto la censura generica
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Termine per la presentazione delle conclusioni scritte prima dell'udienza in Cassazione (quindici giorni); la Corte ha rilevato che la richiesta ex art. 131-bis è stata depositata tardivamente rispetto a tale termine
Previsione della condanna alle spese e, in caso di conclamata infondatezza o manifesta inammissibilità, della somma da versare alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
art. 111 Cost.
Principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale; richiamato in relazione alle censure sul vizio di motivazione e sulla regolarità del procedimento
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né propone ricostruzioni alternative dei fatti accertati in sede di merito: il ricorso deve censurare specificamente il percorso argomentativo dei giudici di merito o dimostrare un travisamento probatorio per essere ricevibile.
- Questioni non tempestivamente e specificamente dedotte nei gradi di merito o non adeguatamente sviluppate nell'impugnazione sono tipicamente dichiarate inammissibili; motivi nuovi in cassazione devono essere collegati e derivare dai motivi principali.
- Le doglianze sulla minima rilevanza del contributo nell'ambito di concorso di persone (art. 114 c.p.) devono essere dedotte con chiarezza e in sede opportuna; una deduzione generica non è sufficiente per ottenere sindacato in Cassazione.
- Le censure sull'eccessività della pena richiedono una specifica illustrazione del vizio di diritto o di motivazione; affermazioni generiche sull'eccesso non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
- Richieste di esclusione della punibilità ex art. 131-bis devono essere tempestive e riconducibili ai motivi principali del ricorso; se presentate tardivamente o come nuova materia, sono inammissibili.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese ma anche a somme alla Cassa delle ammende quando i motivi appaiono manifestamente inammissibili o frutto di colpa processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37172/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37173/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37174/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37178/2022 del 03/10/2022
- Sentenza penale · 3 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37179/2022 del 03/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →