Cassazione Penale, Ordinanza n. 30929/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso articolava tre censure: la prima denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la seconda contestava il diniego delle attenuanti generiche; la terza, inserita nel secondo motivo, riproponeva doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p., perché la Corte di appello aveva motivato in modo effettivo e privo di fratture logiche il diniego della causa di non punibilità. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sulle attenuanti generiche, trattandosi di valutazione di fatto del giudice di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria. La terza doglianza è stata dichiarata priva di specificità perché meramente reiterativa di questioni già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del tentativo, insieme al reato base di furto aggravato, per la condanna confermata in appello
norma relativa al furto, quale reato base oggetto della contestazione
art. 625, comma primo, nn. 2 e 7 c.p.
richiamata quale aggravamento del furto contestato e confermato nei precedenti gradi di merito
la Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo congruo delle ragioni ostative al beneficio
norma implicata nella censura sulle attenuanti generiche; il relativo diniego è giudizio di fatto del merito, sindacabile solo in presenza di motivazione mancante, contraddittoria o illogica
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente per i limiti del sindacato di legittimità sulle censure di merito e sulla specificità dei motivi
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma effettiva, purché il giudice di merito indichi in modo comprensibile gli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e valorizza gli elementi ritenuti rilevanti.
- Una doglianza è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre censure già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi concretamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e disatteso le deduzioni difensive con argomentazione congrua.
Come è indicizzato
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