Cassazione Penale, Ordinanza n. 11286/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/04/2024. Dal testo emerge che i motivi riproducevano censure già esaminate e disattese nel merito; in particolare, la difesa contestava la maggiore gravità del fatto valorizzata dai giudici di merito in relazione alla recidiva confermata, ai precedenti dell'imputato, e al disvalore oggettivo della condotta, oltre alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non fossero deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni già correttamente valutate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano solo ripetitivi di profili di censura già vagliati e respinti in appello con argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le emergenze istruttorie e prive di manifeste incongruenze logiche. Ha altresì richiamato la conferma della recidiva e il disvalore oggettivo della condotta come ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della maggiore riprovevolezza del fatto, della recidiva confermata e del disvalore oggettivo della condotta.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già dedotte e motivate come infondate dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità.
- La valutazione dei giudici di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste illogicità.
- La recidiva confermata e il disvalore oggettivo della condotta possono legittimamente essere valorizzati per escludere l'applicazione della particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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