Sentenza del 13/02/2015 n. 2920 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la legittimità delle ingiunzioni di pagamento relative alla Tosap per gli anni 1994-1997. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non aveva formulato, per la censura di violazione di legge, il quesito di diritto e, per il vizio di motivazione, il necessario momento di sintesi. Tali requisiti erano richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 29 dicembre 2008, durante il periodo di vigenza della norma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
La norma è stata invocata dal contribuente per contestare la decisione relativa alle ingiunzioni di pagamento Tosap, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i vizi di violazione o falsa applicazione di legge, gli errores in procedendo e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deducibili con ricorso per cassazione.
"La chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione"
Nel periodo di applicazione della norma, ogni motivo fondato su violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto, mentre ogni censura motivazionale doveva contenere un autonomo momento di sintesi. La loro omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 19, comma 3
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori quesito di diritto e momento di sintesi per i ricorsi relativi alle sentenze pubblicate nel periodo previsto.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009; tuttavia, l'abrogazione non si applicava alle sentenze pubblicate anteriormente, come quella oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, è essenziale verificare la normativa processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
- Quando era vigente l'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni sostanziali.
- Le censure in cassazione devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, distinguendo chiaramente tra violazione di legge, errori processuali e vizi della motivazione.
- L'inammissibilità per carenze formali può determinare la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese, anche se le contestazioni sostanziali non vengono valutate.
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