Sentenza del 13/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Cagliari
Imposta di registro - ambito di applicazione e presupposti - avviso di liquidazione carente nel presupposto soggettivo - validità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'iscrizione a ruolo e il presupposto avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro applicata anche a una compravendita alla quale era estranea, poiché acquirente era il fratello. L'Agenzia l'aveva ritenuta obbligata in solido solo perché i diversi negozi erano stati formalizzati nello stesso atto notarile. La ricorrente ha inoltre dedotto l'invalidità della notifica dell'avviso e la violazione del giudicato formatosi su una precedente controversia relativa alla medesima pretesa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'atto impugnato è stato annullato. La Commissione ha rilevato che la precedente sentenza impediva all'Agenzia di riproporre la questione della notifica dell'avviso, già esaminata, e che la notifica risultava comunque nulla perché, in caso di destinatario sconosciuto o trasferito a indirizzo ignoto, doveva essere seguita la procedura speciale prevista dall'art. 60, lettera e), del DPR n. 600/1973. Nel merito, la contribuente non poteva essere considerata obbligata in solido per l'imposta relativa al contratto stipulato dal fratello, non avendo partecipato a quella specifica convenzione né avendo interesse alla sua registrazione. La mera presenza di più contratti nello stesso rogito non estende la responsabilità solidale a soggetti estranei agli altri negozi. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, DPR 26 aprile 1986, n. 131
"i soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione" e "le parti contraenti"
Sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, in via generale, le parti del contratto o coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione. La responsabilità solidale presuppone quindi un collegamento soggettivo con lo specifico negozio tassato.
Art. 57, comma 6, DPR 26 aprile 1986, n. 131
"l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato"
Quando un unico atto contiene più disposizioni negoziali autonome, ciascuna parte risponde soltanto per le convenzioni alle quali ha partecipato. La Commissione ha ritenuto questo criterio applicabile, in via analogica e conforme al principio di uguaglianza, anche all'imposta di registro principale.
Art. 60, lettera e), DPR 29 settembre 1973, n. 600
In caso di irreperibilità del destinatario o di indirizzo sconosciuto, la notifica degli atti tributari deve rispettare la procedura speciale prevista dalla norma, inclusi gli adempimenti presso la casa comunale dell'ultima residenza o del luogo di nascita. La loro omissione comporta la nullità della notifica.
Art. 143 c.p.c.
La norma è richiamata quale disciplina analoga della notificazione agli irreperibili o ai destinatari il cui indirizzo sia sconosciuto.
Principio del giudicato: il giudicato copre il dedotto e il deducibile
"il giudicato copre il dedotto e il deducibile"
Una questione già definita con sentenza non può essere nuovamente introdotta tra le stesse parti e con riferimento alla medesima pretesa sostanziale, anche mediante una diversa iscrizione a ruolo o una nuova ricostruzione difensiva.
Massime di principio
- La responsabilità solidale per l'imposta di registro richiede che il soggetto sia parte dello specifico contratto o abbia un interesse concreto alla sua registrazione; non basta che il contratto sia inserito nello stesso rogito contenente altri negozi.
- Quando un atto notarile comprende più compravendite autonome, l'imposta e la relativa responsabilità devono essere valutate separatamente per ciascuna convenzione.
- Il soggetto che partecipa a una sola compravendita non può essere chiamato a rispondere dell'imposta dovuta per un diverso contratto stipulato da altri, anche se i contratti sono formalizzati contestualmente.
- In caso di destinatario irreperibile o sconosciuto, l'Amministrazione deve dimostrare il rispetto della procedura speciale di notifica; una relata contraddittoria o priva degli adempimenti prescritti può rendere nulla la notifica dell'avviso.
- Una precedente decisione relativa alla stessa pretesa tributaria può impedire all'Amministrazione di riproporre la medesima questione, anche attraverso una nuova cartella o iscrizione a ruolo, quando la questione era già stata esaminata o avrebbe dovuto esserlo.
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