Sentenza del 13/02/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Chieti
PROCESSO TRIBUTARIO Inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione Notifica dell'atto impositivo Decorrenza del termine a seguito di notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale Perfezionamento trascorsi dieci giorni dalla ricezione della raccomandata informativa e non dalla mera spedizione onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria Avviso di ricevimentoObbligatorietà della produzione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con cui erano state richieste maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per il mancato riconoscimento di costi riferiti a fatture ritenute soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione sosteneva che M.E. S.r.l. fosse stata fittiziamente interposta accanto a M.L. S.r.l. per ottenere vantaggi fiscali. La ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo la reale operatività delle società, l’effettività delle operazioni commerciali e l’assenza di un concreto risparmio fiscale. L’Agenzia ha inoltre eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
La Commissione ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che l’Agenzia non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento né dimostrato la corretta decorrenza del termine per impugnare l’atto. In caso di compiuta giacenza, il termine decorre dal ricevimento della raccomandata informativa, non dalla sua spedizione, e comunque dopo dieci giorni; l’onere della prova grava sull’Amministrazione notificante. Poiché l’atto era stato ritirato il 28 ottobre 2013 e il ricorso era stato consegnato il 27 dicembre 2013, esso è stato ritenuto tempestivo. Nel merito, la Commissione ha ritenuto insufficienti gli elementi addotti dall’Ufficio per dimostrare l’interposizione fittizia e l’abuso del diritto, valorizzando la documentazione commerciale, contabile e finanziaria prodotta dalla società e l’assenza di un effettivo vantaggio fiscale. Il ricorso è stato quindi accolto e l’avviso di accertamento annullato. Le spese di lite sono state compensate. Le richieste autonome di rimborso del credito IVA e di riconoscimento dei costi non sono state esaminate, perché estranee alla natura impugnatoria del giudizio tributario.
Norme richiamate
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Termine per la proposizione del ricorso tributario.
Il ricorso è tempestivo se proposto entro il termine decorrente dal perfezionamento della notificazione dell’atto impugnato. La decorrenza deve essere provata dall’Amministrazione quando eccepisce la tardività.
Art. 149 c.p.c.
Avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta.
L’avviso di ricevimento costituisce il documento idoneo a dimostrare la consegna dell’atto o il perfezionamento delle operazioni sostitutive della consegna. La sua mancata produzione può impedire di provare la validità della notifica e la decorrenza del termine per ricorrere.
Artt. 140 e seguenti c.p.c.
Disciplina delle notificazioni in caso di irreperibilità o assenza del destinatario.
La ritualità della notifica per compiuta giacenza deve essere dimostrata attraverso la documentazione relativa agli adempimenti notificatori, compresa la raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento.
Corte costituzionale, sentenza n. 3/2010
Il perfezionamento della notifica per il destinatario va rapportato al ricevimento della raccomandata o al decorso del termine previsto, purché sia provata la consegna.
Per il destinatario, la notifica non si perfeziona automaticamente alla data di spedizione della raccomandata; occorre fare riferimento alla ricezione o al decorso del termine dalla ricezione della raccomandata informativa, con prova documentale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1418/2012
La compiuta giacenza si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla ricezione della raccomandata informativa, non dalla sua spedizione.
Il termine di dieci giorni decorre dalla ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario, sicché la sola data di spedizione non è sufficiente a individuare il momento di perfezionamento della notifica.
Cassazione, ordinanza n. 14861/2012
La mancata produzione degli avvisi di ricevimento comporta l’invalidità della notifica.
Quando la notifica è contestata, l’Amministrazione deve produrre la documentazione necessaria a dimostrare la consegna o la ritualità della procedura; in difetto, la notifica non può fondare la decorrenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione eccepisce la tardività di un ricorso tributario, deve provare in modo completo la data e la regolarità della notifica dell’atto, producendo gli avvisi di ricevimento e la documentazione della procedura postale.
- In caso di notifica per compiuta giacenza, il termine non decorre automaticamente dalla spedizione della raccomandata: occorre considerare la ricezione della raccomandata informativa e, da tale momento, il decorso del periodo previsto dalla legge.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento può impedire di dimostrare il perfezionamento della notifica e comportare il rigetto dell’eccezione di tardività, anche se l’Amministrazione indica una specifica data di perfezionamento.
- Per dimostrare l’interposizione fittizia o l’abuso del diritto non bastano elementi meramente indiziari, come la condivisione di professionisti, sedi o rapporti commerciali: occorre provare l’inesistenza sostanziale delle operazioni o un concreto vantaggio fiscale indebito.
- L’assenza di un effettivo risparmio fiscale indebito può indebolire o escludere la contestazione di abuso del diritto o di interposizione societaria, soprattutto quando esistono documenti contabili, pagamenti e rapporti commerciali effettivi.
- Nel giudizio tributario di annullamento il giudice può annullare l’avviso, ma normalmente non può riconoscere direttamente rimborsi o specifici costi se tali richieste richiedono autonome azioni di accertamento.
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