Sentenza del 13/02/2015 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Impugnazione per revocazione di una sentenza perché non risultante dal verbale di udienza il fatto che aveva determinato l'esito del giudizio - Fatto che risulta nella motivazione - Non sussiste - Esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha invocato l'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza dovesse essere revocata perché il fatto decisivo posto a fondamento della decisione non risultava dal verbale di udienza. La censura riguardava quindi un presunto errore di fatto consistente nell'avere considerato esistente un fatto processuale non documentato nel verbale.
La decisione
L'impugnazione per revocazione è stata esclusa perché il fatto contestato risultava comunque dalla motivazione della sentenza. La mancata risultanza del fatto dal verbale di udienza non integra, di per sé, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., quando il fatto è esplicitamente indicato nella motivazione. Se la contestazione riguarda invece il contrasto tra il contenuto del verbale e quanto affermato nella sentenza, il rimedio appropriato è la querela di falso, non la revocazione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore di fatto revocatorio non sussiste quando il fatto contestato è comunque ricavabile dalla motivazione della sentenza. La revocazione non può essere utilizzata per censurare una valutazione giuridica o probatoria del giudice.
Querela di falso
Quando si sostiene che il contenuto della sentenza contrasti con quanto attestato o verbalizzato in un atto pubblico, il rimedio specifico è la querela di falso, non l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto richiede un errore oggettivo e immediatamente riconoscibile dagli atti, non una diversa interpretazione del materiale processuale.
- Il fatto decisivo non deve necessariamente risultare dal verbale di udienza: è sufficiente che emerga dalla motivazione della sentenza.
- La revocazione non è lo strumento corretto per contestare il contrasto tra il verbale e la ricostruzione contenuta nella sentenza.
- Quando si mette in discussione la veridicità o l'autenticità di quanto attestato in un verbale o in altro atto pubblico, occorre valutare il ricorso alla querela di falso.
- Prima di proporre revocazione è necessario distinguere tra errore percettivo sul contenuto degli atti, errore di diritto, erronea valutazione delle prove e falsità dell'atto, poiché ciascuna situazione può avere un rimedio diverso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Cagliari
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →