Sentenza del 13/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Chieti
IMPOSTE INDIRETTE - IVA connessa all'imposta sugli intrattenimenti regime applicativo alternatività tra l'IVA forfettaria ex art. 74, comma 6 bis, D.P.R. 633/72 e l'IVA ordinaria ( IVA da IVA ) dovere di comunicazione dell'opzione prescelta superamento per comportamenti concludenti .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento di 47.584,00 euro, oltre interessi e sanzioni, relativa all'IVA forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2010. Ha sostenuto di avere scelto, mediante le dichiarazioni fiscali, il regime ordinario dell'IVA, con applicazione dell'imposta sull'imponibile effettivo e detrazione secondo la percentuale spettante, anziché il regime forfettario previsto per tali attività. L'Amministrazione aveva invece ricalcolato l'IVA applicando la detrazione forfettaria del 50% e recependo una rettifica della base imponibile effettuata dai Monopoli di Stato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e la cartella di pagamento è stata annullata. La Commissione ha ritenuto che l'opzione per il regime ordinario IVA risultasse dalle dichiarazioni fiscali della società e dai comportamenti concludenti, anche se non era stata formalmente comunicata al concessionario e all'Ufficio. La mancata comunicazione non rendeva quindi inefficace l'opzione. Inoltre, la rettifica della base imponibile operata dai Monopoli di Stato non era stata adeguatamente motivata né documentata, per cui il giudice ha fatto riferimento ai dati dichiarati dalla contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972
Il regime IVA applicabile alle attività connesse all'imposta sugli intrattenimenti può essere determinato secondo modalità forfettarie; la norma prevede anche l'obbligo di comunicare la scelta del regime al concessionario e all'ufficio competente.
La disposizione consente l'applicazione dell'IVA forfettaria, ma ammette anche il diverso regime ordinario IVA, purché la scelta sia concretamente esercitata. L'obbligo di comunicazione non è stato considerato essenziale per la validità dell'opzione.
Art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972
La procedura di controllo automatizzato non può essere utilizzata per effettuare una rettifica sostanziale che prescinda completamente dai dati forniti dal contribuente. Nel caso concreto, tuttavia, la cartella non è stata annullata per un vizio formale assoluto, poiché era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità.
Artt. 1 e 2, D.P.R. n. 442/1997
La validità dell'opzione o della revoca di un regime fiscale dipende principalmente dalla sua concreta attuazione e può essere dimostrata attraverso comportamenti concludenti o attraverso le modalità di tenuta della contabilità, senza necessità imprescindibile di una comunicazione formale.
Cassazione, ordinanza n. 26934 del 14 dicembre 2011
Il principio richiamato conferma che le opzioni fiscali possono risultare validamente esercitate attraverso comportamenti concludenti del contribuente, anche in assenza della comunicazione prescritta, quando la condotta contabile e dichiarativa sia coerente e inequivoca.
Massime di principio
- Quando la legge prevede più regimi fiscali alternativi, la scelta può essere riconosciuta anche in assenza di una comunicazione formale se il contribuente ha applicato in modo coerente e inequivoco il regime prescelto nelle dichiarazioni e nella contabilità.
- L'omessa comunicazione dell'opzione può costituire una violazione formale, ma non necessariamente comporta l'inefficacia sostanziale dell'opzione quando la normativa ammette la prova mediante comportamenti concludenti.
- L'Amministrazione non può sostituire il regime fiscale concretamente applicato dal contribuente con un regime forfettario senza esaminare e motivare adeguatamente l'opzione risultante dalle dichiarazioni.
- Le rettifiche della base imponibile devono essere motivate e supportate da elementi verificabili; il semplice recepimento di dati provenienti da un'altra amministrazione, senza spiegazione delle ragioni e dei criteri adottati, può risultare insufficiente.
- Un atto impositivo può richiamare una comunicazione di irregolarità precedente per assolvere l'obbligo di motivazione, purché il contribuente abbia avuto effettiva possibilità di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi.
- In casi analoghi è opportuno conservare dichiarazioni fiscali, registri contabili, liquidazioni IVA e ogni documento che dimostri l'applicazione costante del regime prescelto.
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