Sentenza del 13/02/2015 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso parziale dell'IRPEF applicata all'indennità di incentivo all'esodo percepita al momento del pensionamento anticipato. Aveva 53 anni e sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 19, comma 4-bis, del DPR 917/1986, che applicava agli uomini una soglia anagrafica superiore rispetto alle donne. Tale differenza era stata ritenuta discriminatoria dalla giurisprudenza europea perché contraria al principio di parità di trattamento tra uomini e donne. Il ricorrente chiedeva inoltre la disapplicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 13 ottobre 2006 e delle disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento dell'Ufficio, la risoluzione n. 112/E del 2006 e l'art. 36, comma 23, del DL 223/2006 fossero incompatibili con l'art. 5 della direttiva 76/207/CEE, in quanto mantenevano una discriminazione fiscale basata sul sesso. È stato riconosciuto al ricorrente il diritto al rimborso parziale delle somme versate sull'indennità di incentivo all'esodo. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 400 euro.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, DPR 917/1986
aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del TFR per i lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini
La norma prevedeva un regime fiscale agevolato per l'indennità di incentivo all'esodo, con soglie anagrafiche differenti per uomini e donne. La sentenza ha ritenuto discriminatoria tale differenza nella parte applicabile agli uomini.
Direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976, art. 5
principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, formazione, promozione professionale e condizioni di lavoro
La disposizione è stata considerata immediatamente precettiva e idonea a impedire l'applicazione di regole nazionali che determinino una discriminazione fiscale collegata al sesso.
Art. 36, comma 23, DL 223/2006, convertito nella legge 248/2006
La disposizione, nella misura in cui manteneva effetti del precedente regime differenziato anche per situazioni pregresse, è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento.
Art. 3 della Costituzione italiana
Il principio di uguaglianza sostanziale è stato collegato al principio di pari opportunità e utilizzato come fondamento costituzionale del divieto di discriminazioni legislative basate sul genere.
Sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010
La sentenza è richiamata per il collegamento tra uguaglianza sostanziale, pari opportunità e normativa dell'Unione europea in materia di parità tra uomini e donne.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 13 ottobre 2006
La risoluzione amministrativa è stata disapplicata, in quanto ritenuta fondata su un trattamento fiscale discriminatorio incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Una disposizione fiscale nazionale che preveda soglie o aliquote differenti per uomini e donne può essere disapplicata dal giudice se contrasta con il principio europeo di parità di trattamento.
- Le direttive dell'Unione europea possono essere direttamente applicate nei rapporti verticali con una pubblica amministrazione quando contengono principi sufficientemente chiari, precisi e incondizionati, anche se lo Stato non le ha attuate correttamente.
- Atti amministrativi, circolari e risoluzioni dell'amministrazione finanziaria non possono prevalere sul diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicati se ne violano i principi.
- Il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in applicazione di una disciplina fiscale discriminatoria, purché siano rispettati i termini e gli altri requisiti processuali previsti per la richiesta di rimborso.
- La soppressione o modifica di un regime agevolato non legittima il mantenimento di effetti discriminatori per le situazioni pregresse, se tali effetti risultano incompatibili con principi costituzionali o dell'Unione europea.
- Il riconoscimento da parte dell'amministrazione della fondatezza della pretesa non esclude necessariamente la condanna alle spese, soprattutto quando l'amministrazione abbia tardivamente riconosciuto il diritto o non abbia provveduto spontaneamente in autotutela.
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