Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
TIA - TARES - TARI - Superfici area portuale - Competenza accertamento - Ente locale - Concessionaria ente locale - Esclusione - Competenza accertamento - Autorità Portuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la legittimità delle richieste di pagamento della TIA per gli anni 2011 e 2012, della TARES per il 2013 e della TARI per il 2014, sostenendo che le superfici interessate erano comprese nell’area portuale e che, pertanto, l’accertamento e la riscossione dei tributi sui rifiuti non rientravano nella competenza del Comune né della sua concessionaria, ma in quella dell’Autorità Portuale competente.
La decisione
La controversia si è conclusa riconoscendo l’incompetenza del Comune della Spezia e della concessionaria a svolgere l’attività di accertamento e riscossione della TIA, della TARES e della TARI relativamente alle superfici situate nell’area portuale. Tali attività risultano riservate all’Autorità Portuale competente. Di conseguenza, le pretese tributarie comunali e gli atti eventualmente emessi dalla concessionaria sono stati ritenuti illegittimi per difetto di competenza.
Norme richiamate
Disciplina della TIA, TARES e TARI
I tributi sui rifiuti si applicano secondo la disciplina vigente nei rispettivi periodi d’imposta, ma il relativo accertamento e la riscossione devono essere effettuati dall’ente competente sul territorio interessato.
Normativa sulle aree portuali e sulle competenze dell’Autorità Portuale
Le aree comprese nel demanio portuale e soggette alla competenza dell’Autorità Portuale sono sottratte, per gli aspetti considerati dalla sentenza, alla potestà accertativa e riscossiva del Comune; la gestione dei relativi tributi sui rifiuti compete all’Autorità Portuale competente.
Massime di principio
- Quando le superfici oggetto di un tributo sui rifiuti si trovano all’interno di un’area portuale sottoposta alla competenza dell’Autorità Portuale, occorre verificare preliminarmente quale ente sia titolare del potere di accertamento e riscossione.
- Il Comune e il concessionario comunale non possono accertare o riscuotere TIA, TARES o TARI su aree per le quali la legge attribuisce la competenza all’Autorità Portuale.
- La presenza fisica dell’immobile nel territorio comunale non è, da sola, sufficiente a fondare la competenza tributaria del Comune: rilevano anche la natura demaniale dell’area e il regime speciale applicabile al porto.
- Gli atti emessi da un ente privo di competenza possono essere contestati per difetto di legittimazione o incompetenza, anche se il tributo astrattamente sarebbe dovuto.
- In casi analoghi è necessario verificare l’esatta delimitazione dell’area portuale, il soggetto che gestisce il servizio rifiuti e l’eventuale attribuzione normativa o convenzionale dei poteri all’Autorità Portuale.
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