Cassazione Penale, Sentenza n. 32816/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, nn. 4 e 5 c.p.). Il difensore ha articolato tre censure: (1) carenza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria, contestando il riconoscimento della persona offesa, la generica ricostruzione delle fasi del fatto, la mancata indicazione dei tempi tra il presunto sopralluogo e il furto e l'assenza di prova del luogo di custodia del denaro; (2) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, con riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti penali non dettagliati, sostenendo che non vi era attualità del pericolo di reiterazione dopo un anno senza ulteriori reati; (3) inadeguatezza della misura applicata e mancanza di valutazione sulle misure meno afflittive (obbligo di dimora, presentazione alla P.G.), anche per l'assenza di elementi che dimostrino professionalità o propensione criminale del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riesame fosse stato richiesto in modo generico e che il Tribunale, pur sintetico, avesse motivato con sufficiente logica la conferma della misura richiamando il riconoscimento della persona offesa, la dinamica del furto (sopralluogo, azione in più persone, compiuto in pieno giorno) e i precedenti penali del ricorrente. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in materia cautelare e l'onere del ricorrente di specificare le doglianze nel riesame; ha concluso che le censure erano generiche e configuravano un tentativo di rievaluazione dei fatti non consentito in questa sede. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 cod. pen.
Delitti contestati: furto aggravato per essere stato commesso con destrezza e da più di tre persone (costituiscono la fattispecie materiale alla base della misura cautelare).
Disciplina il riesame della misura cautelare personale; il riesame ha effetto devolutivo e mira alla valutazione globale della decisione cautelare nel contraddittorio.
Norma richiamata in ricorso ma, come osservato dalla Corte, le doglianze erano di natura motivazionale e non configuravano una violazione della legge penale sostanziale richiamata da tale articolo.
Analogamente richiamata dal difensore senza che ciò potesse trasformare le censure di motivazione in una violazione di norme di legge penale sostanziale.
Richiamata nel ricorso; la Corte ha comunque circoscritto il sindacato alla verifica di legittimità e di eventuale manifesta illogicità della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti del giudizio di legittimità: la Corte può sindacare la motivazione solo per vizi di violazione di legge o manifesta illogicità; non può rivalutare i fatti o le prove di merito.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione (Cassa delle ammende) per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per la declaratoria di inammissibilità e l'attribuzione di profili di colpa.
art. 23, comma 8, dl 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria/conclusioni da parte del Procuratore generale; contestualizza gli atti scritti presentati in Cassazione.
Massime di principio
- In sede di riesame e di cassazione il ricorrente deve specificare puntualmente le doglianze di fatto e di diritto; censure generiche non superano l'onere di devoluzione e rendono il ricorso inammissibile.
- La Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione dei fatti o delle prove; il sindacato è limitato a verificare la correttezza giuridica e la presenza di eventuale manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudice del riesame può confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate dall'atto impugnato se la valutazione globale nel contraddittorio lo giustifica; il difensore deve dunque affrontare nel riesame le specifiche motivazioni del tribunale per poter poi contestare in Cassazione.
- Quando si impugna una misura cautelare, è fondamentale contestare con precisione elementi come il riconoscimento da parte della persona offesa, la cronologia degli eventi, la qualificazione e la rilevanza dei precedenti penali e l'attualità del pericolo di reiterazione, fornendo elementi probatori concreti.
- Nel prospettare misure meno afflittive occorre argomentare specificamente perché esse sarebbero idonee e proporzionate alle esigenze cautelari contestate; mere affermazioni generiche sulla possibilità di misure alternative sono insufficienti.
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