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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13549/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento e un atto di contestazione per l'anno d'imposta 2012, con recupero di maggior reddito ai fini IRPEF, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni, sulla base dell'utilizzo in compensazione di crediti fiscali inesistenti e della dichiarazione di ritenute per importi non congrui. Il contribuente impugnava gli atti sostenendo, tra l'altro, di non essere responsabile delle violazioni perché ascrivibili agli intermediari/professionisti da lui incaricati. La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi annullando le sanzioni per difetto dell'elemento psicologico; in appello l'Amministrazione finanziaria impugnava la decisione e il contribuente proponeva appello incidentale, ma la Corte tributaria regionale rigettava entrambi. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la responsabilità del contribuente e la conseguente legittimità delle sanzioni, nonostante l'esimente per fatto del terzo richieda prova rigorosa dell'assenza di colpa, della denuncia all'autorità giudiziaria e dell'addebito esclusivo a terzi. Il contribuente resisteva eccependo anche inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti e per richiesta di rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e fondato il motivo unico. Ha affermato che l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera solo se il contribuente dimostra che l'omesso pagamento o la violazione sono imputabili esclusivamente a terzi, che il fatto è stato denunciato all'autorità giudiziaria e che egli non abbia tenuto alcuna condotta colposa, neppure sotto il profilo della culpa in vigilando o in eligendo. Nel caso concreto, la decisione di merito non aveva spiegato adeguatamente né la tempestività della denuncia, né le concrete attività di controllo e attivazione del contribuente, né i specifici comportamenti fraudolenti dei consulenti idonei a occultare l'inadempimento. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto da parte del giudice di appello.

  • art. 5, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 472 del 1997

    La responsabilità per violazioni tributarie richiede, ai fini dell'esimente, l'assenza di colpa del contribuente; la colpa può rilevare anche sotto il profilo della vigilanza sull'intermediario incaricato.

  • art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997

    "Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi"

    L'esimente richiede cumulativamente: denuncia all'autorità giudiziaria, addebito esclusivo a terzi e prova da parte del contribuente dell'assenza di propria colpa, anche in eligendo e in vigilando.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'assenza di colpa e i presupposti dell'esimente grava sul contribuente che la invoca.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, il contribuente che invochi l'esimente per fatto del terzo deve provare rigorosamente che la violazione è imputabile esclusivamente al terzo, che il fatto è stato denunciato all'autorità giudiziaria e che egli non abbia tenuto una condotta colposa, nemmeno sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando.
  • La mera denuncia del professionista o intermediario non basta, se non è accompagnata dalla prova concreta delle modalità fraudolente con cui questi avrebbe occultato l'inadempimento e della tempestiva attivazione del contribuente.
  • Chi affida ad un intermediario gli adempimenti fiscali resta responsabile delle violazioni commesse in suo nome, salvo prova positiva dell'assenza di colpa e dell'adozione di adeguati controlli sul comportamento del delegato.
  • Il giudice di merito, per riconoscere l'esimente, deve motivare specificamente su tempestività della denuncia, attivazione del contribuente, natura fraudolenta della condotta del terzo e impossibilità per il mandante di accorgersene con l'ordinaria diligenza.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni tributarie
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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