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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38389/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza con cui il GIP, ai sensi dell'art. 409 comma 5 c.p.p., aveva ordinato al PM di formulare imputazione coatta nei loro confronti per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (fatti del 7 dicembre 2020), consistente nel parcheggiare le auto in modo da ostacolare il passaggio dell'area privata della vicina Gagliardi. I ricorrenti deducevano che il GIP aveva disposto imputazione su fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione (alterando il riparto di competenze tra PM e giudice), che tali fatti non erano stati considerati né nella richiesta di archiviazione né nella fase di indagine (violazione art. 409 c.p.p.) e che ciò aveva leso il diritto di difesa (impossibilità di depositare memorie ex art. 127 c.p.p.), dovendosi il GIP limitare, se riteneva emergere nuova ipotesi di reato, ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse abnorme. Sul piano fattuale la Corte ha osservato che la condotta consistente nel parcheggiare le autovetture era già oggetto della querela della persona offesa e risultava inclusa nella iscrizione dei due indagati nel registro per il reato di cui all'art. 393 c.p. con data dal 7 dicembre (come risultava dalla copertina del registro). Pertanto il GIP poteva legittimamente ordinare l'imputazione coatta con riferimento a tale condotta, non essendosi determinata l'abnormità lamentata. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p. (comma quinto)

    Consente al GIP, in presenza di determinati presupposti, di ordinare al PM di formulare l'imputazione coatta entro un termine. La Corte ha applicato questo potere ritenendo legittimo l'ordine del GIP perché la condotta contestata (parcheggio ostativo) era già risultata iscritta nel registro degli indagati.

  • art. 335 c.p.p.

    Norma che disciplina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato: la giurisprudenza richiede che, quando emergano nuove ipotesi di reato non oggetto della richiesta di archiviazione, il GIP si limiti ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 e non ad imporre la formulazione di imputazione coatta. La Corte ricorda questo principio ma lo ritiene non applicabile al caso concreto perché la fattispecie era già iscritta.

  • art. 127 c.p.p.

    Garantisce il diritto di difesa nella fase delle indagini preliminari (possibilità di depositare memorie). I ricorrenti lamentavano la compressione di tale diritto perché i fatti su cui il GIP ha ordinato l'imputazione non sarebbero stati oggetto della richiesta di archiviazione; la Corte però ha ritenuto che i fatti fossero già nella disponibilità del contraddittorio essendo stati oggetto di querela e di iscrizione.

  • art. 392 c.p.

    Norma relativa a una diversa ipotesi di reato richiamata nelle deduzioni: i ricorrenti sostenevano che il PM si era concentrato su circostanze diverse (spostamento della rete) escludendo responsabilità per quest'articolo; la Corte distingue le condotte ritenute dall'archiviazione dalle altre fattispecie comunque presenti negli atti.

  • art. 393 c.p.

    Reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; la Corte ha rilevato che il PM aveva iscritto i ricorrenti anche per tale reato a decorrere dal 7 dicembre, per cui il GIP poteva ordinare l'imputazione coatta per la condotta di parcheggio posta in essere in quella data.

  • Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013 (giurisprudenza sulla abnormità)

    Principio secondo cui è atto abnorme che esorbita dai poteri del GIP l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per i quali il PM aveva richiesto l'archiviazione; in tali casi il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335. La Corte ha richiamato tale principio ma lo ha ritenuto non violato nel caso perché la fattispecie oggetto dell'imputazione coatta era già compresa nelle iscrizioni degli indagati.

Massime di principio

  • Il GIP può ordinare l'imputazione coatta solo se la fattispecie per cui ordina è già emersa negli atti (querela, indagini, iscrizione nel registro): se il fatto non è stato in alcun modo oggetto dell'istruttoria, l'ordine di imputazione coatta può essere considerato abnorme e il corretto rimedio è l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.
  • La distinzione tra abnormità strutturale e funzionale: un provvedimento è abnorme se è estraneo al sistema processuale ovvero se, pur previsto, eccede i casi consentiti o ostacola la prosecuzione del processo.
  • Per contestare l'ordine di imputazione coatta per abnormità è cruciale dimostrare che la specifica condotta non risultava né dalla querela né dall'iscrizione/attività investigativa svolta dal PM; l'esistenza di una precedente iscrizione al registro cambia l'analisi a favore della legittimità dell'ordine del GIP.
  • La separazione dei poteri tra PM e GIP impone che il GIP non sostituisca il PM nella formulazione delle imputazioni: quando emergano nuovi reati non precedentemente iscritti, il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro e non a imporre la formulazione coatta dell'imputazione.
  • Chi intende opporsi a un ordine di imputazione coatta per violazione dei diritti di difesa dovrebbe verificare e documentare (atti, copertine del registro, querela) che la condotta non era presente nella fase di archiviazione o nelle iscrizioni; in mancanza di ciò il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e può comportare condanne per spese e ammende.

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