Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni sanitarie e assistenziali rese da una fondazione IRCCS in favore di una ASL, fatturate a fine 2009 e seguite da decreto ingiuntivo per oltre 4 milioni di euro. In primo grado la ASL e la Regione Lazio proposero opposizione; nel corso del giudizio intervenne una società factoring che si qualificò cessionaria del credito in virtù di cessione notarile del 14 giugno 2011, notificata agli enti il 22 giugno 2011. Il Tribunale revocò il decreto nei confronti della Regione per difetto di legittimazione passiva, ma respinse l'opposizione della ASL ritenendo i pagamenti eseguiti solo acconti. In appello, la Corte territoriale accolse l'appello della ASL e rigettò quello incidentale della società cessionaria, ritenendo che il credito fosse stato integralmente pagato e che i pagamenti fossero stati validamente effettuati al cedente, poiché non vi sarebbe stata prova della previa notifica della cessione né dell'accettazione del debitore ceduto. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria dedusse: omesso esame di un fatto decisivo, perché la notifica della cessione e la sua anteriorità ai pagamenti risultavano dagli atti; nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; violazione dell'art. 115 c.p.c. per errore percettivo nella lettura degli atti; violazione degli artt. 1260 e 1264 c.c. e della normativa sulla cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, contestando che fosse necessaria l'accettazione del debitore ceduto e sostenendo, in subordine, la non applicabilità della disciplina autorizzatoria ai rapporti dedotti in causa. Con altri motivi censurò l'ammissibilità in appello dei documenti sui pagamenti sopravvenuti e, soprattutto, la contraddittorietà della decisione sulla legittimazione passiva della Regione Lazio, perché la Corte aveva accolto l'appello principale ma rigettato quello incidentale pur avente il medesimo oggetto, con condanna al doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata considerazione della notifica della cessione e alla motivazione carente/apparente sul punto, nonché il motivo sulla contraddittorietà della decisione in tema di legittimazione passiva della Regione. Ha considerato assorbiti i motivi subordinati, inclusi quelli sull'ammissibilità dei documenti e sulla soccombenza dell'appello incidentale. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio ad altro giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato per affermare il principio generale di cedibilità del credito e per escludere che la cessione richieda, di per sé, limiti diversi da quelli previsti dalla legge
interpretato nel senso che la cessione diviene efficace verso il debitore ceduto anche per effetto della sola notificazione, senza necessità di un'ulteriore accettazione
art. 111 Cost.
richiamato, insieme alle norme processuali sulla motivazione, a sostegno della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione
utilizzato per censurare la mancanza dei requisiti minimi della motivazione della sentenza
richiamato come parametro della sufficienza/esplicitazione della motivazione
invocato per denunciare un errore percettivo del giudice di merito nella lettura del materiale documentale
richiamato per contestare la contraddittorietà della statuizione che ha accolto una domanda e rigettato l'altra, pur con identico oggetto
L. n. 324 del 1993
citata solo nel settimo motivo, poi assorbito; non emerge una specifica interpretazione dalla decisione
R.D. n. 2440 del 1923, art. 70
menzionato dalla ricorrente come eventuale base della pretesa necessità di autorizzazione/accettazione della cessione verso la pubblica amministrazione; la Corte non sviluppa una specifica affermazione sul punto, perché il motivo viene accolto per ragioni processuali
L. n. 2248 del 1865
richiamata dalla ricorrente tra le norme che, secondo la sua prospettazione, non giustificherebbero la necessità di accettazione del debitore ceduto
L. n. 2440 del 1923
richiamata dalla ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione
Massime di principio
- L'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito tralascia di considerare un dato documentalmente risultante dagli atti e specificamente allegato dalla parte, idoneo a incidere sull'esito della controversia.
- La motivazione è apparente o comunque insufficiente quando si limita ad affermazioni apodittiche, senza spiegare le ragioni per cui un fatto decisivo è ritenuto non provato o giuridicamente irrilevante.
- In tema di cessione del credito, la notificazione al debitore ceduto è sufficiente a rendere la cessione efficace nei suoi confronti, senza che sia necessaria una distinta accettazione, salvo specifiche diverse previsioni di legge.
- L'errore del giudice sulla prova può integrare un errore percettivo quando il contenuto di un documento è stato inteso in modo difforme dal suo effettivo tenore risultante dagli atti, e non una semplice diversa valutazione del materiale probatorio.
- Se due impugnazioni, principale e incidentale, hanno il medesimo oggetto e la medesima finalità, la decisione non può accogliere l'una e rigettare l'altra senza una motivazione coerente; altrimenti la statuizione è intrinsecamente contraddittoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →