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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35004/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Civitavecchia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 aprile 2026 aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due decisioni irrevocabili: la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 25 maggio 2010, confermata dalla Corte d’appello di Napoli l’11 gennaio 2011 e irrevocabile dall’11 gennaio 2012, e la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 17 maggio 2016, riformativa della sentenza del GIP dell’8 febbraio 2012 e irrevocabile dal 13 giugno 2018. I fatti erano stati commessi il 3 dicembre 2009 e il 12 marzo 2011, a distanza di circa quindici mesi. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso che fosse dimostrata una programmazione unitaria anteriore al primo fatto, considerando la distanza temporale, la diversità dei luoghi, i precedenti penali e le dichiarazioni del condannato, che aveva descritto una delle condotte come un errore contingente della propria vita di commerciante. Il difensore ha proposto un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., denunciando violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione. Ha sostenuto che la motivazione fosse apparente e che il giudice avesse erroneamente configurato un onere di allegazione, anziché un mero interesse dell’istante a fornire elementi; ha contestato inoltre la rilevanza attribuita alla distanza temporale e geografica, indicando la limitata distanza tra i luoghi dei fatti e l’abitazione, e ha dedotto che i precedenti erano quattro, non «innumerevoli», sicché sarebbe stato travisato il dato fattuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato correttamente i criteri per accertare la continuazione e motivato in modo congruo sull’assenza di elementi idonei a dimostrare che, prima del fatto del 3 dicembre 2009, fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, i reati commessi il 12 marzo 2011. Le censure sulle distanze temporali e geografiche e sugli altri indici proponevano una lettura alternativa dei dati, senza individuare una specifica lacuna o illogicità della motivazione. La Corte ha precisato che non sussiste un onere giuridico di allegazione in capo al condannato che chieda la continuazione in executivis: la mancata allegazione non può essere valutata negativamente. Ha corretto sul punto la motivazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 619 c.p.p., ma ha rilevato che tale premessa non aveva inciso sulla decisione, fondata sull’esame e sulla valutazione di inconsistenza dell’elemento unificante dedotto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    L’unicità del disegno criminoso «richiede, dunque, un’anticipata ideazione di più violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere».

    La continuazione presuppone che più violazioni siano state ideate anticipatamente e siano già presenti, almeno nelle loro linee essenziali, nella mente dell’agente; tale programmazione deve essere desunta da indici esteriori e non può essere sostituita dalla sola presenza di elementi compatibili con una determinazione estemporanea.

  • art. 671 c.p.p.

    Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicchè, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice.

    Nella richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva l’allegazione di elementi specifici costituisce un interesse dell’istante, non un onere giuridico; la sua omissione, pertanto, non può essere utilizzata come ragione autonoma di rigetto. Resta necessario che il giudice esamini gli elementi unificanti dedotti o comunque emersi.

  • art. 619 c.p.p.

    Infatti, seppure l’affermazione del giudice dell'esecuzione non è corretta (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 – 01: "Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione \"in executivis\" ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicchè, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice"), tanto che sul punto la motivazione va corretta ex art. 619 cod. proc. pen., la decisione assunta rispecchia i principi giurisprudenziali sopra ricordati perché esamina l’elemento unificante che era stato dedotto e, come si è detto, lo valuta come inconsistente.

    La motivazione del provvedimento impugnato può essere corretta in sede di legittimità quando una sua premessa giuridica è errata, se la decisione resta conforme ai principi applicabili e poggia su una valutazione autonoma e adeguata degli elementi rilevanti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso non si confronta con questi argomenti e si limita a contestare con prospettazioni alternative di mero dissenso il giudizio sulla significatività delle distanze temporali o geografiche che costituiscono meri elementi estrinseci e sui quali, invece, devono svolgersi valutazioni inferenziali.

    La censura di violazione di legge non è idonea a ottenere una nuova valutazione di merito quando, invece di confrontarsi con la motivazione impugnata, propone soltanto una diversa lettura degli indici fattuali già apprezzati dal giudice.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In ogni caso «l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto».

    La valutazione di fatto sull’unicità del disegno criminoso non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici o travisamenti; non basta contrapporvi una ricostruzione alternativa.

Massime di principio

  • La continuazione richiede un’anticipata ideazione di più violazioni, presenti nella mente dell’agente almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo reato; la programmazione unitaria va accertata attraverso una valutazione complessiva di concreti indicatori, tra cui omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità.
  • La presenza di uno o più indici compatibili con la continuazione non è sufficiente se i reati risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee. Anche un singolo elemento fattuale può escludere l’unitarietà del disegno, purché il giudice dia conto di avere compiuto una verifica adeguata e completa degli indicatori prospettati o emersi.
  • In sede esecutiva, chi chiede il riconoscimento della continuazione ha un interesse, ma non un onere giuridico, ad allegare elementi specifici di programmazione unitaria; la mancata allegazione non può essere valutata negativamente. Il giudice deve tuttavia esaminare gli elementi unificanti dedotti e motivare sulla loro consistenza.
  • La valutazione sull’unicità del disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia adeguatamente e congruamente motivata, senza vizi logici o travisamenti; sono inammissibili censure che si limitino a contrapporre una lettura alternativa degli indici considerati.
  • La Corte di cassazione può correggere, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., una premessa giuridica errata della motivazione impugnata senza annullare la decisione, quando l’esito sia comunque sorretto da una valutazione conforme ai principi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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