Cassazione Penale, Sentenza n. 31994/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà nella mancata assoluzione, contestando la ricostruzione della proprietà del camper (intestato alla convivente Olivieri Irma e ricevuto da suo fratello) e la valutazione delle dichiarazioni del coimputato Borlengo; 2) vizio di motivazione e errata qualificazione della condotta, sostenendo che il ruolo del Lebbiati fosse al più quello di mero agevolatore e non di concorrente principale; 3) vizio di motivazione relativamente all'esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza d'appello, conforme a quella di primo grado, contenga una motivazione ampia, logica e priva di aporie, avendo esaminato e confutato le principali deduzioni difensive, valorizzato le dichiarazioni dei testi (Borlengo e Pavese), la tempistica delle compravendite e l'assenza di rapporto di possesso dei testi sul bene. È stata confermata la condanna inflitta con il rito abbreviato (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art.12-quinquies I. n.356/1992, ora art.512-bis c.p.). Ha inoltre escluso l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti in prevalenza, richiamando la gravità del fatto e l'organizzazione della condotta. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge 13 giugno 1992, n. 356, art. 12-quinquies (oggi art. 512-bis c.p.)
La condotta contestata è stata ritenuta integrata rispetto alla fattispecie richiamata; la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi fattuali e probatori per la condanna ai sensi della norma richiamata.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Richiamata la possibilità di riportare i motivi in modo sintetico nei limiti necessari per la decisione quando previsto dall'art. 173; la Corte ha usato tale sintesi nella esposizione dei motivi di ricorso.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte ha valutato che non ricorra il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) (insufficienza della motivazione), ritenendo che la motivazione complessiva implicitamente confuti le doglianze difensive.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicata la sanzione per l'inammissibilità dell'impugnazione: condanna al pagamento delle spese e possibilità di comminare ammenda alla cassa delle ammende, qui quantificata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado ('doppia conforme'), la Corte di Cassazione limita il proprio esame e non entra in un nuovo giudizio di merito: non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La mancanza di una specifica e dettagliata confutazione di ogni deduzione difensiva nella sentenza d'appello non determina automaticamente nullità se dalla motivazione complessiva risulta chiaramente la reiezione delle prospettazioni difensive.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e focalizzati su vizi di diritto o di motivazione ben delineati; motivi generici o mera richiesta di rivalutazione del merito sono inammissibili.
- La Corte può ritenere attendibili dichiarazioni di coimputati o terzi quando siano valorizzate nel loro contesto e supportate da elementi oggettivi (tempistica, rapporti di possesso, modalità operative).
- La ricorrenza della recidiva e la gravità dell'elemento soggettivo possono impedire il riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza; tali valutazioni attengono al giudizio di fatto apprezzabile solo in limiti ristretti in sede di legittimità.
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato o generico può comportare, oltre alle spese, una sanzione alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella scelta della strategia impugnativa.
- Quando il soggetto è detenuto o sottoposto a restrizioni e utilizza terze persone per compiere operazioni materiali, il giudice può inferire un ruolo centrale anche se il bene è formalmente intestato ad altri, purché la motivazione lo dimostri logicamente.
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