Cassazione Penale, Ordinanza n. 04856/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze probatorie fossero erronee. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sollecitava una nuova valutazione del merito e della tenuta logica della decisione di appello, già sorretta da motivazione esente da vizi e basata su corretti argomenti giuridici. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può limitarsi a un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivabile con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti.
In cassazione non è consentito sovrapporre una nuova valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito né censurare la pronuncia mediante un raffronto con modelli argomentativi esterni, quando la motivazione di merito sia logica e congrua.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un confronto tra la decisione impugnata e modelli argomentativi alternativi: ciò che rileva è la presenza di una motivazione logicamente adeguata a sorreggere la decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche in forma sintetica, purché il giudice dia conto degli elementi negativi ritenuti decisivi oppure dell'assenza di elementi positivi significativi; non è richiesto l'esame analitico di tutte le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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